La Legge numero 493/1999 ha inteso tutelare coloro che svolgono attività di cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito, attraverso la protezione assicurativa garantita dall’Inail contro il rischio di infortunio domestico.
Il lavoro domestico, da intendersi come l’insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell’abitazione dove è presente il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione, identifica una “categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio, tipiche dell’ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico”, stando a quanto si legge nella guida online pubblicata sul portale “inail.it”.
In tal senso, oltre all’attività di prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, attraverso un’adeguata campagna d’informazione, viene istituita una forma assicurativa contro i rischi derivanti dal lavoro domestico, al pari di quanto avviene per i dipendenti. La tutela assicurativa garantita dall’Inail opera a fronte degli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, compreso il rischio morte.
Al ricorrere di una serie di requisiti, che ora analizzeremo in dettaglio, l’Inail riconosce delle prestazioni economiche ai lavoratori infortunati o deceduti per causa di lavoro.
Indice
- Rendita Inail infortunio domestico: requisiti
- Rendita Inail infortunio domestico: rendita diretta
- Infortunio domestico: rendita Inail ai superstiti
- Infortunio domestico: prestazione una tantum
- Infortunio domestico: assegno per infortuni mortali
- Rendita Inail infortunio domestico: assistenza personale continuativa
- Infortunio domestico: Fondo vittime gravi infortuni
- Rendita Inail infortunio domestico: come si richiede
- Rendita Inail infortunio domestico: come viene liquidata
- Rendita Inail infortunio domestico: natura delle somme percepite
- Rendita Inail infortunio domestico: ricorso
Rendita Inail infortunio domestico: requisiti
Per aver diritto alle prestazioni economiche Inail sono richiesti i seguenti requisiti:
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- Svolgere in via esclusiva (e senza vincolo di subordinazione) lavoro domestico;
- Non svolgere altra attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa di previdenza;
- Essere in regola con il pagamento del premio ovvero aver presentato l’autocertificazione di esonero in caso di pagamento del premio da parte dello Stato;
- Esser stati vittime di infortunio in occasione di lavoro prestato in ambito domestico, da cui deriva un’inabilità permanente uguale o superiore al 6% (prestazione una tantum) ovvero pari o superiore al 16% (rendita) se non addirittura il decesso.
Rendita Inail infortunio domestico: rendita diretta
Nel caso in cui dall’infortunio deriva un’inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16% viene corrisposta una rendita vitalizia, liquidata in ragione della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.
La somma spettante oscilla da un minimo di 119,23 euro, in caso di inabilità al 16%, ad un massimo di 1.454,08 euro per inabilità al 100%. La rendita, da ultimo:
- Viene corrisposta mensilmente, a partire dal primo giorno successivo quello di avvenuta guarigione clinica;
- Non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).
Infortunio domestico: rendita Inail ai superstiti
In caso di morte dell’assicurato, direttamente o indirettamente connessa all’infortunio, viene garantita una rendita ai superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse percentuali e modalità dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L’ammontare mensile della prestazione, in ogni caso, non può eccedere l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria, corrispondente a 1.454,08 euro.
Infortunio domestico: prestazione una tantum
In caso di inabilità temporanea compresa tra il 6 ed il 15% spetta una prestazione una tantum rivalutabile, di importo pari ad euro 337,41 euro.
Infortunio domestico: assegno per infortuni mortali
Per i decessi avvenuti in ambito domestico, i superstiti hanno diritto ad un assegno una tantum (rivalutabile).
La prestazione, erogata a chi sostiene le spese funerarie (in mancanza di superstiti), è pari a 10.742,76 euro.
Rendita Inail infortunio domestico: assistenza personale continuativa
In presenza di un’inabilità permanente assoluta al 100% e di una o più menomazioni previste dalla legge, è riconosciuto l’Assegno per l’assistenza personale continuativa (APC) pari a 585,51 euro.
Tra le menomazioni per cui spetta l’APC figurano:
- Riduzione dell’acutezza visiva, tale da permette il conteggio delle dita da una distanza di 30 cm o addirittura inferiore;
- Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- Lesioni del sistema nervoso centrale con paralisi totale dei due arti inferiori;
- Amputazione bilaterale degli arti inferiori;
- Perdita di ambedue i piedi ed una mano, anche se con applicazione di protesi;
- Perdita di un arto superiore ed uno inferiore;
- Alterazione delle facoltà mentali, causa di gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- Malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” (dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992 e agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili).
Infortunio domestico: Fondo vittime gravi infortuni
In caso di eventi mortali è prevista una prestazione una tantum a carico del Fondo vittime gravi infortuni.
L’ammontare della prestazione è aggiornamento annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base al numero dei superstiti.
Ad oggi l’importo va da un minimo di 6 mila euro, se è presente un unico superstite, ad un massimo di 22.400,00 euro in presenza di più di tre superstiti (da ripartire in quote uguali tra gli stessi).
Rendita Inail infortunio domestico: come si richiede
Nei casi in cui dall’infortunio deriva un’inabilità permanente l’infortunato, a guarigione clinica avvenuta, presenta all’Inail, entro 90 giorni dalla compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, la domanda per ottenere l’erogazione delle prestazioni.
A tal proposito è necessario presentare alla sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato, l’apposito modulo disponibile presso le sedi dell’Istituto, i patronati o sul portale “inail.it”. Nella richiesta di prestazione, oltre ad allegare la documentazione rilasciata dal medico, devono essere dettagliati:
- Luogo;
- Data;
- Causa;
- Circostanze;
dell’infortunio oltre alla sussistenza dei requisiti assicurativi per l’anno in cui è avvenuto l’infortunio, la data del versamento del premio ovvero il permanere dei requisiti reddituali che danno diritto al pagamento del premio a carico dello Stato e le modalità di pagamento delle prestazioni.
Nei documenti rilasciati dal medico dovranno essere indicati:
- La data di guarigione clinica;
- Le conseguenze della lesione con descrizione dei postumi invalidanti;
- Le eventuali persistenze.
Ricevuta la domanda di prestazione l’Inail, entro i 120 giorni successivi, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto ovvero, in caso di diniego comunica, entro il medesimo termine, il mancato riconoscimento delle prestazioni, specificandone i motivi.
Rendita ai superstiti
Dal 17 maggio 2006 nei casi in cui derivi la morte direttamente dall’infortunio domestico ovvero successivamente ed in conseguenza dell’infortunio indennizzato, gli aventi diritto possono richiedere la rendita ai superstiti mediante presentazione all’Inail di specifica domanda sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, reperibile (anche in questo caso) presso le sedi territoriali, i patronati o il portale “inail.it”.
Rendita Inail infortunio domestico: come viene liquidata
La rendita Inail viene corrisposta direttamente dall’Istituto al beneficiario attraverso uno dei seguenti metodi di pagamento:
- Accredito su conto corrente bancario o postale;
- Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale;
- Accredito su carta prepagata dotata di iban;
- Attraverso gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps se i beneficiari riscuotono le prestazioni all’estero;
- Per importi non eccedenti i 1.000,00 euro a mezzo vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito ovvero con pagamento in contanti domiciliato presso gli sportelli postali o bancari.
È il beneficiario stesso a scegliere, in sede di compilazione della domanda, il metodo di pagamento preferito tra quelli disponibili. Limitatamente alla prestazione una tantum, in caso di pagamento allo sportello, l’individuazione dello sportello bancario o postale sarà effettuata dall’Istituto cassiere.
Rendita Inail infortunio domestico: natura delle somme percepite
Gli importi percepiti dall’Inail a titolo di rendita sono a tutti gli effetti esenti da tassazione Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
Rendita Inail infortunio domestico: ricorso
Infortunati e superstiti hanno la possibilità di presentare ricorso, contro le decisioni dell’Inail, dinanzi al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Il ricorso dev’essere presentato entro il termine ordinatorio di 90 giorni dal provvedimento Inail e, comunque, nel rispetto del termine di prescrizione triennale.
I canali di trasmissione del ricorso sono:
- Posta elettronica certificata;
- Raccomandata con avviso di ricevimento;
- Raccomandata a mano alla sede Inail che ha adottato il provvedimento.
In caso di decisione negativa del Comitato ovvero trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l’assicurato potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria. L’azione giudiziaria per ottenere la rendita, in ogni caso, si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno dell’infortunio.
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