Nei confronti di quest’ultimi, infatti, il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate e privato dell’applicazione degli interessi (art. 38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010). Per gli altri pensionati il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto sancito dalla disciplina tributaria. In seguito a specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha deciso comunque di autorizzare, a decorrere dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.
Nei riguardi dei pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, precisa il messaggio Inps, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia. Nello specifico, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà operato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013. Questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell’importo della tredicesima eccedente (€ 990,86) qualora il debito non venisse estinto prima.
Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, avvalendosi anche dell’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima. Nel caso in cui il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, sarà l’Istituto a comunicare al diretto interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro la data del 15 gennaio 2014, attraverso versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato, a tempo opportuno, congiuntamente alla comunicazione.
Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione (ad esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno a loro volta provvedere al saldo di quanto dovuto. Ad eccezione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 – CUD 2013, dove sarà opportunamente indicato l’importo del debito residuo, rateizzato consecutivamente. Per i conguagli rateizzati di cui fa riferimento il messaggio n. 5447, l’importo menzionato costituisce il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo, e sarà versato mensilmente dallo stesso Istituto, salvo i casi particolari di interruzione sovra citati.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento