Aspi: per l’Anci un’occasione persa, cresce il costo del lavoro

Letizia Pieri 02/04/13
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Nei casi di interruzione di un apporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1^ gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui alla somma 30”. Parla la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 diffusa dall’Inps che reca quale principale oggetto il cosiddetto contributo di licenziamento. La circolare emanata dall’Istituto di previdenza, citando integralmente la norma radice del contributo, fa menzione al massimale che, nella cultura di matrice previdenziale, sta a significare il numero limite oltre il quale un istituto non si applica o perde valenza. Un esempio pratico che può essere citato è il massimale previdenziale stilato per i co. co. pro. La nota, estrapolata dalla circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, sancisce che le predette aliquote, rispettivamente fissate al 27,72% ed al 20%, risultino applicabili con riferimento ai redditi ottenuti dagli iscritti alla Gestione separata sino al conseguimento del massimale di reddito anticipato dall’art. 2, comma 18, previsto dalla legge n. 335/1995, il cui ammontare per l’anno 2013 arriva a 99.034,00 euro.

Quale riferimento per il contributo di licenziamento, il numero fissato dall’Inps di 1.180,00, non costituisce un vero e prorpio massimale bensì un limite retributivo. Si rammenta, al riguardo, come l’ASpI sia composta dalla sommatoria di due rilevanti imposti: il 75% della retribuzione media mensile sino a 1.180,00 euro e il restante 25% oltre tale cifra. E’ anche possibile che l’importo scaturente sia di 1.500,00, tuttavia l’ASpI oggetto d’erogazione non potrà mai superare il massimale pattuito ad euro 1.152,90, oltre il quale non è previsto l’aumento d’indennità per il lavoratore, appunto un massimale. La circolare n. 142 del 2012 precisa esaurientemente questo meccanismo: “L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75% nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75% di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo”.

Essendo esplicito il richiamo a 1.180,00 euro non in qualità di massimale, non si comprende, pertanto, come per massimale venga inteso un determinato significato in una circolare e viceversa se ne presenti uno contrastante in quella successiva. Da una prospettiva più precisamente normativa, rimane salda la costatazione che il riferimento maggiormente calzante corrisponda all’ammontare di 1.152,90 euro (il massimale mensile ASpI). L’imposizione che obbligava a scegliere tra 1.152,90 e 1.180,00 euro avrebbe perciò comportato un differenziale molto esiguo:  il 41% della differenza sarebbe infatti pari a 11,11 euro. Optare per una decisione divergente, prediligendo lo Stato la somma dal più restrittivo impatto, avrebbe indubbiamente facilitato la comprensione da parte delle imprese. Un ulteriore fattore sfavorevole ha a che fare con i mesi valevoli per l’applicazione del contributo. Se si interpreta la direttiva in maniera lessicale, l’intervallo di 12 mesi sta a significare che gli stessi mesi vengono a considerarsi un unicum, ossia un termine delimitante un ciclo. Se, al contario, il legislatore avesse voluto riferirsi al mese quale unità da tenere in considerazione, avrebbe chiaramente esposto il concetto in maniera diversa e più chiara. Anche in questo caso, dunque, la normativa è stata interpretata in senso peggiorativo per le imprese medesime: viene indistintamente applicato per tutti il licenziamento, a prescindere dal numero di mesi (con il massimo di 36).

Paradossalmente l’Istituto ha optato per il pagamento anche del licenziamento durante il periodo di prova, anche se in dodicesimi. Un lavoratore che subisce il licenziamento dopo 16 giorni all’interno dell’arco di prova, si vedrà comunque costretto a pagare il contributo di licenziamento, pari a circa 40 euro. Lo scenario delineato sembra avvicinarsi al parossismo, dal momento che persino le aziende saranno tenute a pagarlo anche nei confronti di coloro che non rientrano nell’ASpI perché deficitari dei requisiti necessari a goderne. La normativa, tramite le parole comunicate dall’Inps, sembra introdurre un accostamento tra il contributo ed il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto professionale è stato bloccato; in linea conseguente dunque anche i datori di lavoro potranno assolvere la contribuzione in tutte quelle circostanze in cui l’interruzione del rapporto generi in capo al singolo lavoratore il presunto diritto alla nuova indennità, indipendentemente dall’effettiva percezione della stessa. Se si pensa ai soli contributi ordinari, i quali giungono a generare la prestazione soltanto in capo al titolare del versamento contributivo, l’affermazione che sancisce la sussistenza di un nesso indipendente dalla percezione appare dunque come una grande, insondabile contraddizione rispetto agli stessi principi pervidenziali.

Si apprende dall’Inps, poi, che il contributo risulta scollegato all’importo della prestazione individuale; di conseguenza lo stesso risulta dovuto nella misura precisata, a prescindere dalla natura del rapporto lavorativo terminato (full time o part time). Anche in questo caso quella che emrege è una dissonanza: dal momento che l’ASpI è relazionata alla mensilità media e la stessa mensilità media è rapportata alla remunerazione acquisita dal soggetto, l’Istituto avrebbe più agevolmente potuto parlare di  riproporzionamento in maniera più logica. Lo stesso ragionamento risulta applicabile per quanto sancito dalla circolare circa la maturazione del mese, ferma a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro, si legge al riguardo, che sono inferiori ai 12 mesi l’ammontare contributivo va ricommisurato in base al numero mensile della durata del complessivo rapporto di lavoro; a tal fine viene considerato mese intero quello per il quale la prestazione professionale sia stata protratta per almeno 15 giorni di calendario. Su questi 15 giorni in realtà la legge sembra non esprimersi. Le contrarietà che affiorano con evidenza dalla circolare Inps sembrano delineare un’occasione persa, e questo proprio all’interno di un momento di precariato in cui le stesse aziende anziché essere messe alle strette dovrebbero essere agevolate. In questo modo, alcune decisioni varate dalla pubblica amministrazione, come spiegato dall’Ufficio stampa dell’Anci, l’Associazione nazionale consulenti del lavoro, sembrano rimenare aleatorie e prive di fondamenta giuridiche, contribuendo così all’allontanamento degli istituti dai rispettivi contribuenti.

Letizia Pieri

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