Sarà l’Inps a occuparsi delle cause di servizio dei vigili urbani, o meglio dei dipendenti della Polizia locale. A chiarirlo l’ente con un messaggio, che comunica la soppressione delle Commissioni mediche di verifica afferenti al Ministero dell’Economia, e il trasferimento delle verifiche all’INPS. Questo a partire dal 1° giugno 2023.
Cambia tutto quindi per ciò che riguarda accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, ivi comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità. Tutte cose che ora gestirà l’Inps, e non più le commissioni in capo al Mef.
Ecco in dettaglio cosa cambia per gli agenti e dipendenti della polizia locale e i familiari.
Indice
Polizia locale: cosa sono le cause di servizio
La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o eventuali lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato. Questa è prevista, in generale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e i dipendenti appartenenti alle Forze di polizia ed alle Forze armate (ed altre categorie indicate nel d.P.R. 1092/1973.
Riconoscere una causa di servizio significa accertare che quella particolare infermità riconosciuta sia collegata e causata dal servizio prestato dal dipendente. Ovviamente la causa di servizio riconosciuta porta ad alcuni diritti: tra cui pensione diretta, equo indennizzo, inabilità o inidoneità lavorativa, eccetera.
E’ questa particolare procedura che viene sfilata dalle mani del Mef e messa in mano all’Inps.
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Polizia locale: le cause di servizio passano all’Inps
E’ lo stesso Istituto a ribadire il fatto che da giugno in poi saranno i suoi ufficio ad occuparsi di questi aspetti dell’idoneità lavorativa, per i vigili urbani e, in generale, gli appartenenti al corpo della Polizia locale.
Come messo nero su bianco nel Messaggio 1834 dello scorso 18 maggio: L’articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e successive modificazioni, ha soppresso a decorrere dal 1° giugno 2023 le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze, trasferendo all’INPS, dalla medesima data le funzioni dalle stesse svolte.
Ciò significa che, dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, e le richieste di accertamento per i familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli Enti e datori di lavoro direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica sul portale web Inps.
Stessa procedura vale per un altro tipo di accertamento medico-legale: le richieste nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio
Causa di servizio Polizia locale: come fare domanda all’Inps
Sintetizzando, dal 1° giugno 2023, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale elencate nel messaggio 18 maggio 2023, n. 1834 dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente online.
Per procedere a queste richieste, il dipendente della Polizia locale in possesso di SPID almeno di livello 2 o CIE o ancora CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”
Inps spiega che il modulo A14 Il modulo deve:
- essere compilato in tutte le sue parti;
- essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’Ente datore di lavoro di appartenenza;
- unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’Ente ovvero del facente funzioni.