La prefettura di Messina accanto ai comuni per la redazione del Piano Anticorruzione

I Comuni siciliani, come quelli del resto d’Italia, sono alle prese con il Piano per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Entro il prossimo 31 marzo (la data originaria era il 31 gennaio 2013) i Consigli Comunali dovranno approvare le misure di contrasto al dilagante fenomeno della corruzione.

Gli enti locali messinesi possono, però, contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici del Governo che stanno trasmettendo un piano-tipo a tutti i centootto Comuni della provincia.

Il Prefetto, Stefano Trotta, ha, infatti, costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Aldo Tigano, emerito di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Messina, e che ha coinvolto alcuni segretari generali di enti locali.

La Prefettura di Messina, peraltro, si era già mossa negli scorsi mesi per rinsaldare uno storico e proficuo rapporto di collaborazione con i segretari comunali e provinciali, all’indomani della soppressione dell’Agenzia dei Segretari e del “rientro” della categoria (dal punto di vista funzionale) nell’ambito del Ministero dell’Interno cui spetta oggi il compito di amministrarla.

Il prototipo di piano che gli Uffici del Governo stanno inviando ai Comuni messinesi contiene delle schede dove sono evidenziati i settori a maggiore rischio di corruzione, la graduazione del rischio e le possibili misure di prevenzione.

Nel piano, poi, sono evidenziate le procedure di formazione ed aggiornamento e le modalità di nomina del responsabile. Sono, poi, indicate le misure di prevenzione (l’individuazione delle attività a rischio, i settori a rischio, il personale impiegato in detti settori, le misure di prevenzione riguardanti tutto il personale e le sanzioni) e le norme sulla trasparenza e sull’accesso.

Agli enti locali spetta, ora il compito di adottare i piani anticorruzione con proprie deliberazioni di giunta e di consiglio, naturalmente con gli adattamenti che riterranno utili o necessari nell’esercizio della propria autonomia.

Le nuove norme in materia di anticorruzione stabiliscono che nelle pubbliche amministrazioni dovrà essere individuato, dall’organo di indirizzo politico amministrativo, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Secondo un recente orientamento espresso dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza delle amministrazioni pubbliche – Civit (delibera n. 15/2013 del 13 marzo 2012) per i Comuni, “il titolare del potere di nomina del responsabile va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione”.

Per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario generale, salva diversa e motivata determinazione.

L’Anci, nelle sue disposizioni, ricorda che seppure la legge non preveda un termine tassativo per la nomina, in considerazione anche della predisposizione da parte del responsabile e della successiva adozione del Piano triennale della corruzione, è opportuno che le amministrazioni vi provvedano in tempi rapidi.

La tempistica relativa all’adozione del Piano triennale 2013-2015 da parte degli enti locali prevede il rimando a specifiche intese, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata, con la definizione degli adempimenti e l’indicazione dei relativi termini, da parte degli enti locali, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge. Ad oggi, tali intese non sono state ancora definite.

Nelle more dell’adozione delle intese, l’Anci suggerisce alle Amministrazioni, in via prudenziale, di avviare il lavoro per la definizione delle prime misure in materia di prevenzione alla corruzione; ciò al fine di dare una piena e sollecita attuazione al complesso delle disposizioni recate dalla legge n.190 ed in considerazione del rilevante apparato sanzionatorio che comunque ricade in capo al responsabile della prevenzione.

Per quanto riguarda l’organo demandato ad approvare il piano, gli orientamenti sono differenti.

Secondo le disposizioni dettate dall’Anci il soggetto competente all’adozione di tale atto è identificabile nella Giunta che, secondo quanto previsto dall’art. 48 del TUEL, collabora con il Sindaco nel governo del comune e a cui spetta, secondo un criterio di competenza residuale, l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Secondo altri orientamenti, in verità più convincenti, la competenza dovrebbe essere del Consiglio Comunale, organo di controllo e vigilanza.

Il piano, prescindendo dal nomen iuris, ha una forte valenza normativa ed incide, in maniera rilevante, anche su altri regolamenti comunali, approvati dal Consiglio Comunale (ad esempio quello sulla trasparenza e diritto di accesso).

In Sicilia, poi, essendo le competenze residuali attribuite al Sindaco, si arriverebbe al paradosso di un piano approvato da un organo monocratico.

Le norme proposte dal gruppo di studio della Prefettura di Messina prevedono l’approvazione dello schema di piano da parte della Giunta e la trasmissione al Consiglio Comunale per l’adozione definitiva.

 

Luciano Catania

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