I giudici hanno espresso parere favorevole all’assoluzione dell’imputato: il possessore dei cani va infatti prosciolto dall’accusa perché, si legge nella sentenza, “è evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici”.
Il ragionamento sottostante la motivazione esposta dalla Suprema Corte va oltre e chiarisce come neppure “un comportamento di abbandono – nel senso indicato dalla norma incriminatrice- possa ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile”.
E’ opinione della Corte che, ipotizzando una situazione simile, oltre ad agire civilmente per il recupero del rispettivo credito, il soggetto garante della struttura ospitante gli animali “potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l’affidamento dell’animale ad un organismo pubblico”. Da ciò si deduce che il proprietario responsabile dell’affido del cane ad un canile privato che, a sua volta, si sia contrattualmente obbligato alla cura e alla custodia del quadrupede, disporrà della facoltà eventuale di rispondere al reato di abbandono nel caso in cui venga a sussistere la sospensione dei pagamenti o viceversa il mancato ritiro, soltanto però “quando sia concretamente prevedibile per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile”.
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