Una nota, questa, che risulta lacunosa in virtù del fatto che si limitava a dare conto della mancata operatività del termine previsto per il 20 febbraio, senza tuttavia chiarire se la comunicazione fosse stata comunque obbligatoria e soprattutto entro quale termine vigesse la suddetta obbligatorietà. Al riguardo né il Ministero del Lavoro né l’Inps hanno saputo fornire precisazioni eloquenti.
Lo stesso istituto previdenziale infatti, tramite il messaggio numero 4678, non ha fatto altro che riepilogare le procedure anticipate per la salvaguardia dei 55mila prendendo come riferimento la data del 20 febbraio. Entro tale data, inoltre, non era stata indicata alcuna istruzione, lasciando in tal modo totalmente disorientate le aziende che avrebbero dovuto assolvere all’obbligo. Ora, senza alcuna divulgazione formale al riguardo, si è potuto apprendere che la nota dell’8 marzo ha subìto aggiornamenti.
Tocca infatti andare a riaprire il documento per scoprire, leggendo, l’aggiunta di un nuovo capoverso oltre a quello riportato precedentemente e che testualemnte recita: “l’unico termine da osservare per le comunicazioni relative ai licenziamenti intimati entro il 31 dicembre 2012, non può che essere assimilato a quello del 31 marzo 2013”. La nota aggiuntiva del Ministero del Lavoro sancisce che i nominativi dei lavoratori licenziati nel corso del 2012, rientranti nella salvaguardia dei 55mila, vadano dunque inviati dalle imprese interessate direttamente al Ministero non più entro il 31 dicembre 2012 (visti i ritardi nella conclusione dell’iter che ne hanno allungato i tempi), bensì entro il 31 marzo 2013.
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