In effetti, a parere di molti, il Segretario comunale, eventualmente incaricato della responsabilità dirigenziale di servizi o settori, riveste contemporaneamente il compito di controllore e controllato, presentando conseguenti profili di incompatibilità, dovendosi successivamente far carico dei compiti espressamente previsti ora dal novellato art. 148 D.Lgs. 267/2000 [1].
A ciò si aggiunga che, nel caso in cui l’ente sia sprovvisto di dirigenti o di responsabili dei servizi, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario, tenuto in tal caso ai pareri di responsabilità tecnico-amministrativa [2].
Il Giudice sardo in funzione consultiva, però, non ravvisa la sussistenza di contrasto interpretativo tra l’applicazione della disposizione di cui all’art. 97 comma 4 lett. d) [3] e delle disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e capo IV del cit. T.U. 267/2000 [4].
Inoltre, si osserva che, limitatamente ai profili sopra delineati, l’assetto di attribuzione di compiti/funzioni in capo ai Segretari e ai Dirigenti non viene interessato dal recente D.L. 174/2012.
Viceversa, la nuova normativa detta, tra le altre, disposizioni di rafforzamento dei controlli per gli enti locali, prescrivendo l’adozione e l’operatività – entro tre mesi dalla sua entrata in vigore – di apposito regolamento che definisca strumenti e modalità di controllo interno, disegnando puntualmente detti strumenti e modalità e riscrivendo gli art. 147 e seguenti del T.U. 267/2000 e disegna nuove articolazioni delle tipologie di controllo [5].
Il novellato art. 147 del TUEL [6], comma 4, prevede che partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
Dall’art. 147 bis vengono, poi, modulate articolazioni del controllo di regolarità amministrativo contabile, in via preventiva assicurato dai pareri di conformità dei responsabili dei servizi, compreso il servizio finanziario, in via successiva assicurato proprio dalla direzione del Segretario [7].
Conseguentemente, i nuovi compiti di direzione e di trasmissione delle risultanze del controllo finora esaminati, unitamente a quelli della trasmissione alla Sezione del controllo della relazione semestrale del Sindaco, contenente il referto ex art. 148 comma 1, previsti a carico del Segretario comunale, non configurano ipotesi di incompatibilità secondo le previsioni ipotizzate dal Legislatore.
Ciò anche in considerazione della concomitante autonomia normativa, organizzativa e regolamentare riconfermata dal Legislatore in capo agli enti locali, ovvero, alla possibilità loro rimessa di selezionare la concreta articolazione delle modalità dei controlli, da calibrare anche con riferimento alle caratteristiche dimensionali dei dei diversi enti, in modo che si possano evitare eventuali ipotesi di incompatibilità.
[1] Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
[2] Ai sensi degli art. 49, 107, 108 e 109 del TUEL.
[3] Articolo che reca la disciplina del ruolo e funzioni dei Segretari comunali e provinciali e al richiamato comma autorizza il Sindaco o Il Presidente della provincia al conferimento di ogni altra funzione a termini di statuto o regolamenti.
[4] Rispettivamente dedicate alla tipologia dei controlli interni e ai controlli esterni sulla gestione.
[5] V. art. 3 comma 1 lett. d) e comma 2 cit. D.L. 174/2012.
[6] Tipologia dei controlli interni.
[7] “Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.
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