Iva: entro lunedì il versamento. Possibile pagare anche in 9 rate

Redazione 15/03/13
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Lunedì scade il termine per pagare il saldo Iva 2012 con il modello F24 anche se va detto che il versamento può essere effettuato fino a 9 rate, iniziando con il pagare la prima da lunedì per l’appunto. La presentazione della dichiarazione Iva autonoma 2013, entro lo scorso 28 febbraio, ha permesso di non trasmettere alle Entrate la comunicazione dati Iva.

Rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre, tuttavia, per i modelli a debito Iva l’invio anticipato è fattibile solamente per chi corrisponderà entro il 18 marzo il saldo Iva 2012, anche in modo ratizzato, cominciando dalla medesima data (circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E). Sulle rate successiva alla prima è previsto il pagamento di un interesse fisso dello 0,33% mensile, dunque, la seconda rata va incrementata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.

La non realizzazione del pagamento del saldo o della prima rata non procura sanzioni amministrative in capo all’intermediario telematico che ha inviato il modello annuale, so se il rispettivo impegno alla comunicazione è stato firmato dal medesimo e consegnato al cliente, prima dell’invio della dichiarazione. Qualora invece si presenta la dichiarazione Iva 2013, insieme a quella dei redditi, il versamento del saldo Iva 2012 può essere posticipato al 17 giugno, con l’aumento dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese dopo il 16 marzo.

Chi chiude il modello annuale Iva 2013 a credito, d’altro canto, dal 18 marzo può cominciare a compensare in F24 il credito Iva 2012, per cifre maggiori di 5 mila euro, con imposte o contributi di natura diversa e/o nei riguardi di diversi enti impositori, a patto che abbia già presentato, entro il 28 febbraio scorso, la dichiarazione Iva 2013.

Il credito annuale Iva 2012 poteva essere ripagato in F24, per corrispondere imposte o contributi di natura differente e/o nei riguardi di vari enti impositori, per un importo totale minore di 5 mila euro annui, già dal primo gennaio 2013 (risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E), mentre la compensazione per importi superiori a 5 mila e fino a 15 mila euro è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva annuale. E’ necessario il visto di conformità nel modello, infine, oltre i 15 mila e fino a 516.456,90 euro.

In queste circostanze, ovviamente, è necessario prestare attenzione al fatto di non essere una società di comodo nel 2012, dal momento che ciò fa perdere il diritto al rimborso o alla compensazione in F24 dell’eccedenza Iva. Il credito, invece, viene perso definitivamente se non si è operativi per tre periodi di imposta consecutivi (art. 30, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n.724). L’uso del credito annuale Iva 2012 contribuisce a stabilire i due limiti, se viene usato in F24, o in liquidazione Iva per pagare gli eventuali saldi a debito delle liquidazioni periodiche 2013, in quanto si tratta di debiti Iva riguardanti periodi successivi “rispetto a quello di maturazione del credito” (circolare 3 giugno 2010, n.29/E, risposta 1.1).

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