Rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre, tuttavia, per i modelli a debito Iva l’invio anticipato è fattibile solamente per chi corrisponderà entro il 18 marzo il saldo Iva 2012, anche in modo ratizzato, cominciando dalla medesima data (circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E). Sulle rate successiva alla prima è previsto il pagamento di un interesse fisso dello 0,33% mensile, dunque, la seconda rata va incrementata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.
La non realizzazione del pagamento del saldo o della prima rata non procura sanzioni amministrative in capo all’intermediario telematico che ha inviato il modello annuale, so se il rispettivo impegno alla comunicazione è stato firmato dal medesimo e consegnato al cliente, prima dell’invio della dichiarazione. Qualora invece si presenta la dichiarazione Iva 2013, insieme a quella dei redditi, il versamento del saldo Iva 2012 può essere posticipato al 17 giugno, con l’aumento dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese dopo il 16 marzo.
Chi chiude il modello annuale Iva 2013 a credito, d’altro canto, dal 18 marzo può cominciare a compensare in F24 il credito Iva 2012, per cifre maggiori di 5 mila euro, con imposte o contributi di natura diversa e/o nei riguardi di diversi enti impositori, a patto che abbia già presentato, entro il 28 febbraio scorso, la dichiarazione Iva 2013.
Il credito annuale Iva 2012 poteva essere ripagato in F24, per corrispondere imposte o contributi di natura differente e/o nei riguardi di vari enti impositori, per un importo totale minore di 5 mila euro annui, già dal primo gennaio 2013 (risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E), mentre la compensazione per importi superiori a 5 mila e fino a 15 mila euro è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva annuale. E’ necessario il visto di conformità nel modello, infine, oltre i 15 mila e fino a 516.456,90 euro.
In queste circostanze, ovviamente, è necessario prestare attenzione al fatto di non essere una società di comodo nel 2012, dal momento che ciò fa perdere il diritto al rimborso o alla compensazione in F24 dell’eccedenza Iva. Il credito, invece, viene perso definitivamente se non si è operativi per tre periodi di imposta consecutivi (art. 30, comma 4, legge 23 dicembre 1994, n.724). L’uso del credito annuale Iva 2012 contribuisce a stabilire i due limiti, se viene usato in F24, o in liquidazione Iva per pagare gli eventuali saldi a debito delle liquidazioni periodiche 2013, in quanto si tratta di debiti Iva riguardanti periodi successivi “rispetto a quello di maturazione del credito” (circolare 3 giugno 2010, n.29/E, risposta 1.1).
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