Riforma Fornero: pensioni anticipate, tagli all’assegno

Redazione 07/03/13
Il perfezionamento dei requisiti richiesti dalla riforma Monti-Fornero per l’accesso alla pensione anticipata si avvicina. Entro il prossimo giugno le lavoratrici prive di un diritto alla pensione entro la fine dell’anno 2011, saranno ammesse alla pensione con 41 anni e 5 mesi di contributi. Dal 1^ gennaio scorso, infatti, le anzianità di contributo richieste dalla riforma, in sostituzione della condizione contributiva dei 40 anni, sono state adeguate agli incrementi connessi alla speranza di vita (3 mesi in più) e a partire dal prossimo anno subiranno una crescita aggiuntiva di un mese. Nei confronti degli uomini invece i requisiti vengono maggiorati di un anno.

Sulle anzianità contributive maturate prima dell’inizio del 2012, tuttavia, la normativa dispone che venga applicata una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Le circolari numero 35 e 37/2012 emanate dall’Inps hanno poi precisato che la riduzione si vede applicata alle quote di pensione relative alle anzianità contributive maturate alla fine del 2011 per i soggetti che hanno almeno 18 anni di contributi alla data 31 dicembre 1995. Per coloro i quali, alla suddetta data, possiedono una contribuzione inferiore, rientrando dunque nel sistema misto, la riduzione viene applicata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995. La riduzione viene dunque rispettivamente spalmata sulle quote A e B di pensione.

La decurtazione è stata, però, resa più mite dal provvedimento Milleproroghe 2012, il quale ha stabilito che le riduzioni non avranno applicabilità, nei confronti dei soggetti che maturano l’elevato requisito contributivo entro il 2017, nel caso in cui l’anzianità di contributo venga esclusivamente a derivare da prestazione effettiva di lavoro, comprendendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria. Tramite circolare 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha previsto per le amministrazioni il mancato esercizio della risoluzione unilaterale per i lavoratori pubblici dipendenti, anticipata dal dl 112/2008, nei confronti di chi può vedersi operare la penalizzazione. Le amministrazioni hanno la certezza soltanto nel momento in cui il dipendente verrà a compiere il sessantaduesimo anno d’età, o viceversa quando avrà lavorato un arco temporale pari a quello che verrebbe a comportare la penalizzazione.

In assenza di aggiuntivi chiarimenti, infatti, la norma non sembra aiutare le amministrazioni nella determinazione del taglio previsto per i trattamenti pensionistici dei rispettivi dipendenti. L’Inps, gestione ex Indap, affrontando un quesito da parte di un ente locale ha sancito che il modello PA04 deve essere compilato secondo le tradizionali modalità e nel caso di accesso al pensionamento con età inferiore a 62 anni, l’ente sarà tenuto a dichiarare la sussistenza di una serie di condizioni (congedo matrimoniale, permessi per Legge 104/1992, permessi retribuiti per motivi familiari o lutto, diritto allo studio, sciopero e congedi parentali) per far sì che l’istituto di previdenza possa applicare le riduzioni percentuali, atteso che le stesse intervengono anche in presenza di un solo giorno di assenza dal servizio (condizione che può essere autocertificata). Secondo le direttive dell’Istituto dunque il dipendente per evitare di incorrere nelle penalizzazioni previste dovrà accrescere l’anzianità contributiva minima richiesta dalla norma per il diritto alla pensione anticipata di un numero di giorni di servizio effettivo corrispondenti alle “assenze” perpetuate

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