L’articolo 13 ter del “Decreto crescita” (decreto legge n. 83 del 22.06.2012) ha modificato la disciplina prevista in tema di responsabilità solidale negli appalti (articolo 35 commi 28 e seguenti del decreto legge n. 223 del 2006). E’ stata estesa, in particolare, la responsabilità all’Iva, oltre che alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e prevista una sanzione amministrativa per il committente che non richieda il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale.
Nello specifico il dettato normativo modificato prevede che, il committente nei confronti dell’appaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore, richiedano alla controparte (l’appaltatore nel primo caso ed il subappaltatore nel secondo) una specifica documentazione, prima di pagare il corrispettivo. Quest’ultima deve attestare il regolare versamento delle somme dovute a titolo di Iva e di ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, derivanti dal contratto d’appalto stipulato, il cui termine di versamento sia scaduto alla data dell’attestazione.
Il mancato rilascio dell’attestazione comporta:
-
una responsabilità solidale, in capo all’appaltatore, per le somme non versate dal subappaltatore a titolo di Iva e ritenute fiscale da lavoro dipendente, derivanti dal contratto di appalto stipulato, i cui termini di versamento siano scaduti alla data di incasso del corrispettivo;
-
una sanzione amministrativa (da 5 a 200 mila Euro), in capo al committente.
Tralasciando il giudizio circa l’opportunità di introdurre queste modifiche nell’attuale contesto economico, che pongono a carico del committente/appaltatore un ruolo di “controllore in nome del fisco”, il presente intervento rappresenta una sintesi della circolare numero 2/E emanata il primo di marzo. Il documento di prassi risolve alcuni dubbi interpretati sorti dopo la modifica legislativa del 2012.
Ambito di applicazione della disciplina
Soggetti coinvolti
La disciplina sopra descritta trova applicazione verso:
-
le persone fisiche (imprenditori o esercenti arti e professioni) che agiscano nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva;
-
i soggetti indicati agli articoli 73 e 74 del TUIR (società di capitali, enti pubblici e privati commerciali e non, Stato, regioni ed enti locali, etc.) in ogni caso.
Restano esclusi, quindi, i contratti d’appalto stipulati da privati ed, afferma la circolare, dal condominio in quanto non rientrante in nessuna delle fattispecie sopra citate.
Tipologie di contratto
La circolare chiarisce che la presenza della disposizione che ha modificato la disciplina (l’articolo 13 ter del decreto legge numero 83 del 2012), all’interno di un titolo denominato “Misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia ed i trasporti”, non limita l’ambito di applicazione al solo settore edilizio. Secondo l’Amministrazione Finanziaria il regime si applica a tutti i contratti d’appalto (e subappalto) d’opere e servizi, a prescindere dal settore nel quale vengono stipulati.
L’Amministrazione Finanziaria precisa che restano esclusi: gli appalti di beni, i contratti d’opera (Art. 2.222 e seguenti c.c.), i contratti di trasporto e di subfornitura, le prestazioni consortili.
Decorrenza temporale
La nuova disciplina si applica ai contratti d’appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 . In caso di contratti soggetti a rinnovo è rilevante la data in cui è avvenuto quest’ultimo.
Attestazione della regolarità fiscale
Con riferimento all’attestazione di regolarità fiscale che deve essere richiesta dall’appaltatore al subappaltatore e dal committente all’appaltatore, la circolare fornisce una serie di precisazioni:
– l’attestazione può consistere anche in una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio sottoscritta dall’appaltatore (o da subappaltatore), come già affermato nella circolare 40/E del 2012. La dichiarazione sostitutiva è alternativa all’’asseverazione rilasciata da un Caf o da un professionista abilitato;
– è possibile il rilascio di un’attestazione “cumulativa”, nel caso in cui sussistano più contratti d’appalto stipulati fra le medesime parti;
– la regolarità dei versamenti fiscali deve essere attestata alla data in cui l’appaltatore (o il committente) effettua la disposizione di pagamento, non rilevando la successiva data in cui le somme vengono accreditate sul conto corrente dell’appaltatore (o del subappaltatore);
– in caso di cessione a terzi del credito vantato dall’appaltatore (o dal subappaltatore), l’attestazione da rilasciare alla controparte deve riferirsi alla data in cui viene comunicata detta cessione del credito.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento