“Dialer” internet e numeri speciali, responsabile anche l’operatore telefonico

Un irremovibile Consiglio di Stato conferma la bontà della Decisione dell’Autorità Antitrust (già avvalorata dal Tar), secondo cui è responsabile per pratiche commerciali scorrette anche l’operatore telefonico, assegnatario di numerazioni speciali, che non abbia vigilato sulle modalità di offerta dei servizi da parte degli effettivi utilizzatori delle numerazioni stesse (i cd. “centri servizi”).

Nel novembre 2007, infatti, erano pervenute all’Autorità Antitrust centinaia di denunce da parte di associazioni di consumatori e di singoli utenti che contestavano a Telecom Italia addebiti in bolletta relativi a chiamate e/o connessioni verso numerazioni “satellitari internazionali” e “speciali di altri gestori” mai effettuate (a detta degli utenti). Le contestazioni pervenute erano riconducibili al fenomeno relativo all’installazione sui computer degli utenti (a loro totale insaputa), durante la navigazione in internet, dei cd. “Dialers” (letteralmente “compositori” di numeri telefonici), ossia di speciali programmi autoeseguibili che alterano i parametri della connessione ad internet impostati sul computer, agendo in particolare sul numero telefonico del collegamento e sostituendolo con un numero a pagamento maggiorato su prefissi internazionali satellitari o speciali, dove una percentuale della somma fatturata all’utente per la chiamata/connessione viene girata dall’operatore telefonico (Telecom Italia nel caso di specie) ad una terza società titolare delle numerazioni indicate (ad es.Eutelia).

Secondo l’Antitrust, alcuni operatori (tra cui Eutelia) sarebbero stati consapevoli, già da tempo, dei fenomeni di utilizzo indebito delle numerazioni ad essi assegnate e da essi cedute in uso a terzi soggetti (i centri servizi), legati all’operare abusivo di dialer. Ciononostante – aveva sostenuto l’AGCM – “tali società in violazione del dovere di diligenza professionale sancito dal Codice del Consumo, avrebbero omesso di adottare adeguati strumenti di tutela e controllo al fine di evitare che le numerazioni assegnate loro, e dunque nella loro sfera di disponibilità, venissero indebitamente utilizzate da terzi in danno dei consumatori”.

Per tale motivo Eutelia era stata condannata al pagamento di una sanzione di 215.000€ (la quarta in ordine di importo, dopo quelle irrogate a Telecom Italia ed altre due società specializzate).

La sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 17 febbraio u.s., interviene su questo tema della responsabilità per pratica commerciale scorretta da parte di tutti i soggetti della filiera relativa alla fornitura dei servizi di comunicazione a sovrapprezzo (o comunque di servizi di comunicazione su numerazioni speciali), a prescindere da una loro diretta responsabilità nella applicazione surrettizia dei dialers nelle apparecchiature degli utenti.

Eutelia aveva lamentato l’ingiusto suo coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio, “per la ragione che essa avrebbe ceduto ad altri soggetti l’uso delle numerazioni a sovrapprezzo di cui gestisce la commercializzazione in Italia, in relazione alle quali peraltro non sarebbe configurabile da parte sua alcun possibile controllo sulle modalità di esercizio e su eventuali usi impropri o poco diligenti delle numerazioni medesime”.

Ma – secondo il CdS – sarebbe “chiara la fondatezza della censura rivoltale dall’AGCM, poiché ciò che le si ascrive è di aver sfruttato commercialmente (non importa in quale forma) numerazioni speciali di cui risulta avere la disponibilità (e quindi di aver agito quale professionista) senza mettere sull’avviso i consumatori dei rischi connessi alla utilizzazione di tali numerazioni (in relazione al più volte ricordato fenomeno dei dialers) e senza adottare adeguati sistemi di controllo per evitare che le numerazioni loro assegnate, e quindi nella loro sfera di disponibilità, venissero indebitamente utilizzate da terzi in danno dei consumatori medesimi”.

E’ stata correttamente ravvisata dall’Autorità la responsabilità di Eutelia s.p.a. nella gestione delle numerazioni speciali internazionali commercializzate in Italia – prosegue il Consiglio di Stato – consistita nell’aver omesso di vigilare (e conseguentemente di positivamente agire) in ordine a possibili utilizzazioni fraudolente delle stesse (dalle quali la medesima società trae non irrilevanti profitti) in danno dei consumatori”.

Da quanto detto, in definitiva – conclude il Giudice Amministrativo – si evince che l’odierna società appellante non si può ritenere esente da responsabilità in ordine al riferito fenomeno della surrettizia installazione dei dialers nei sistemi informatici di ignari utenti, di cui aveva piena e ben anteriore conoscenza (il fenomeno, quantomeno fin dal 2007, ha assunto i tratti del fatto notorio tra gli operatori del settore), non avendo adottato – come era suo dovere – misure attive volte a contenere i rischi di chiamate ripetute ed automaticamente generate da programmi autoinstallanti, così violando l’art. 22 del Codice del consumo (per il quale è ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette di dare informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso). La circostanza che l’appellante non soltanto non abbia compiuto (come doveva e ben poteva) ogni ragionevole tentativo per eliminare la naturale, e qui particolarmente grave, originaria asimmetria informativa in danno del consumatore, e per rafforzare la conoscenza di questi sui rischi connessi agli usi indebiti di tali numerazioni a valore aggiunto, e al tempo stesso abbia tratto un sicuro vantaggio economico anche dalle utilizzazioni abusive da parte di terzi, è elemento che a giusto e corretto titolo è stato presi in considerazione dall’Autorità per dichiarare la violazione degli obblighi professionali incombenti sull’appellante professionista alla luce del Codice del consumo”.

Unica consolazione per Eutelia (che, nel frattempo, dopo essere finita in amministrazione straordinaria – ha ceduto il ramo “telecomunicazioni” alla società Clouditalia) è che la sanzione dovrà essere rideterminata da parte dell’AGCM in ragione della “ritenuta insussistenza della aggressività della pratica commerciale”.

Grande soddisfazione, invece, per i consumatori, che – prima dell’avvento dell’ADSL di massa – hanno combattuto per anni contro le “insidie” dei dialers (anche definiti, con termine molto più evocativo, “trojan horses”!).

Giuseppe Scarpato

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