Collaboratori, dipendenti stagionali e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che si sono visti respingere le domande di bonus 150 euro possono presentare all’Inps le istanze di riesame allegando la documentazione di volta in volta richiesta dall’Istituto.
Le istruzioni per la gestione delle richieste di riesame sono state fornite con il Messaggio Inps del 14 aprile 2023 numero 1389. Nel documento si riportano le modalità di trasmissione delle domande, i termini e l’elenco dettagliato dei documenti da fornire.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Bonus 150 euro: le norma
Il Decreto – legge 23 settembre 2022 numero 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 numero 175, ha previsto il riconoscimento (articolo 19, commi 11, 13 e 14) previa domanda all’Inps da parte dell’interessato, di un’indennità una tantum pari a 150 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, dottorandi ed assegnisti di ricerca;
- Stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
I chiarimenti sui requisiti normativi per l’accesso al bonus sono stati diffusi con la Circolare del 16 novembre 2022 numero 127. Inoltre, rende noto l’Inps, la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata “realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste” (Messaggio del 14 aprile 2023 numero 1389).
Bonus 150 euro: esito domande
L’esito delle domande di indennità una tantum 150 euro e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page “inps.it – Sostegni, Sussidi ed Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento”.
Una volta effettuata l’autenticazione (grazie alle credenziali SPID, CIE o CNS) è necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”. Completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande, l’Inps è intervenuta con il Messaggio numero 1389 con l’obiettivo di fornire le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.
Domanda bonus 150 euro respinta: richiesta di riesame
Nell’allegato al Messaggio del 14 aprile è presente il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità una tantum in favore delle categorie di soggetti che devono presentare domanda all’Inps e la relativa documentazione richiesta all’interessato qualora intenda chiedere il riesame.
Il termine “da ritenersi non perentorio” per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti:
- Dalla data di pubblicazione del Messaggio Inps numero 1389 (14 aprile 2023);
- In alternativa, dalla conoscenza della reiezione, se successiva al punto precedente;
così da consentire “l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta. Inoltre, attraverso la funzione “Allega documentazione” è possibile produrre i documenti necessari per il riesame.
Domanda bonus 150 euro respinta: esempi e documentazione da produrre
Nell’allegato al Messaggio del 14 aprile è indicato:
- Il numero identificativo del requisito da controllare e del motivo di reiezione;
- La documentazione da produrre per l’eventuale riesame.
Ad esempio:
Identificativo |
Requisito |
Motivazioni di reiezione |
Documentazione da produrre |
1.1. |
Essere lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o rapporti di dottorando o assegnista di ricerca alla data prevista dalla normativa di riferimento |
L’interessato non risulta lavoratore titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o dottorandi e assegnisti di ricerca |
Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca il rapporto di co.co.co., di dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla normativa di riferimento |
2.1 |
Avere un reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o assegnista di ricerca non superiore a 20 mila euro per l’anno d’imposta 2021 |
Reddito derivante da rapporti di co.co.co., dottorando o assegnista di ricerca, per l’anno 2021, pari o superiore a 20 mila euro |
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno d’imposta 2021 derivanti dai rapporti di co.co.co., dottorando o assegno di ricerca, ad esempio la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta; indicazione della data e del protocollo dell’eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno d’imposta 2021) |
Domanda bonus 150 euro respinta: come presentare riesame
L’Inps chiarisce che il soggetto interessato può presentare istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda “che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16 novembre 2022”.
Bonus 150 euro: requisiti
Collaboratori coordinati e continuativi
Il comma 11, articolo 19, del D.L. numero 144/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità di una tantum di importo pari a 150 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca che possono far valere i seguenti requisiti:
- Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del D.L. numero 144);
- Non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui all’articolo 19, comma 1, Decreto – legge numero 144/2022;
- Un reddito per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20 mila euro.
Lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
A norma dell’articolo 19, comma 13, del D.L. numero 144/2022 il bonus 150 euro è esteso ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i dipendenti a termine del settore agricolo.
A tal proposito sono richiesti i seguenti requisiti:
- Aver svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di effettivo lavoro nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e / o a tempo determinato e / o di tipo intermittente (il requisito delle 50 giornate è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e dev’essere restituita);
- Un reddito, per l’anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20 mila euro.
Per tale categoria di lavoratori il pagamento da parte dell’Inps è residuale, su domanda, laddove tali soggetti non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.
Soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
I lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) possono accedere al bonus 150 euro (articolo 19, comma 14, D.L. numero 144/2022), in presenza dei seguenti requisiti:
- Aver totalizzato nel 2021 almeno 50 contributi giornalieri a beneficio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Aver totalizzato, sempre nel 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20 mila euro.
Al pari dei lavoratori sopra citati, anche per gli iscritti al FPLS il pagamento del bonus da parte dell’Inps è residuale, su domanda, a condizione che gli stessi non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro.