Per tale fatto sembra non sia stato avviato alcun procedimento penale ordinario in quanto la parte offesa, una caporale degli alpini, non ha inteso sporgere querela.
Non è noto se è stata avvisata o meno l’Autorità Giudiziaria giurisdizionalmente competente, mentre è certo che la Procura Militare di Verona, in carenza di querela e quindi vista l’impossibilità di procedere penalmente per le vie ordinarie nei confronti del superiore, ha esercitato essa l’azione penale per il reato di ingiuria aggravata ai sensi dell’art. 196 c. 2 del c.p.m.p. rinviandolo a giudizio, ritenendo il reato di violenza sessuale “assorbito” da quello appunto dell’ingiuria, quando questa si aggancia all’offesa dell’onore.
La vicenda dal punto di vista giuridico presenta grandi perplessità in relazione ai principi di tassatività della legge penale e del comparto giurisdizionale ordinario e speciale della legge penale.
Quello che preliminarmente colpisce, però, è l’impostazione data alla vicenda in relazione alla procedibilità infatti, nel caso di specie sarebbe ininfluente la proposizione della querela per il reato di violenza sessuale, poiché si sarebbe dovuto procedere d’ufficio in quanto la fattispecie criminosa rientra nell’ipotesi di cui all’art. 609 septies c. 4 n. 3) che recita: “se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni” e il militare in servizio, ai sensi dell’art. 357 del c.p. è un pubblico ufficiale.
A prescindere comunque da questioni preliminari sulla procedibilità o meno quello che può essere interessante è capire a che titolo, una volta mancante una delle cause di procedibilità per una fattispecie penale, tassativamente prevista dal codice penale, possa essere azionato un procedimento speciale nel cui proprio diritto sostanziale, peraltro, non si rintraccia un’ipotesi penale che possa coprire l’attività delittuosa posta in essere dal superiore della caporale.
Ciò pone seri dubbi sulla violazione del principio di legalità penale per cui sia il reato che la sanzione devono essere espressamente previsti dalla legge, secondo l’antico brocardo “Nullum crimen, nulla poema sine previa legge penali“, a maggior ragione se la giurisdizione militare, in relazione alle persone e ai reati militari (art. 263 c.p.m.p.) appartiene ai tribunali militari per la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicata la legge penale militare.
Dunque in questo caso, essendo la fattispecie penale non prevista dall’attuale c.p.m.p. seppur concretizzatasi all’interno di struttura militare e tra militari, la cognizione giurisdizionale permane nelle valutazioni di quella ordinaria.
Infatti, se la giurisdizione militare ha cognizione esclusivamente dei reati militari bisogna tener conto che è reato militare qualunque violazione della legge penale militare (art. 37 c.p.m.p.) mentre è esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, previsto come reato penale comune e il reato di violenza sessuale è previsto esclusivamente dal codice penale.
A nulla varrebbe in ogni caso la presunzione di voler necessariamente punire una condotta illecita, prevista in altro ordinamento, mediante la traslazione del giudizio attraverso parificazione di fattispecie previste esclusivamente all’interno del c.p.m.p. perché ricadrebbe nell’illegittimità meglio prima indicate.
Si tratterebbe dunque di una translatio iudicii al rovescio e cioè, mentre l’art. 59 della legge n. 69/2009, in ottemperanza ad una decisione della Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 2007) ha introdotto l’istituto allo scopo di evitare che le parti incorrano in preclusioni e decadenze a causa delle incertezze nell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, nel caso di specie si vuole assumere la giurisdizione in forza di una specialità soggettiva che dovrebbe assorbire e sostituire l’improcedibilità per un reato previsto da altro diritto sostanziale.
Appare ovvio che l’azione non possa essere promossa, mentre per il militare, autore del fatto, si potrebbe profilare, legittimamente, un severo procedimento disciplinare.
Tutto questo porta a valutare che è venuto il momento di una scelta radicale di cui l’oggetto è un antiquato e superato ordinamento militare, nelle sue due componenti penale e disciplinare, soprattutto se si considera che i procedimenti penali militari, ripartiti su tre tribunali militari (Verona, Roma e Napoli) non raggiungono all’anno la cifra totale delle 2.000 unità, un carico nettamente inferiore a quello di un tribunale ordinario e il Tribunale Militare di Sorveglianza, regolarmente costituito, ha in carico in tutta Italia un solo detenuto.
Vi è stato un tentativo maldestro nella decaduta legislatura, subito smascherato, di voler introdurre la possibilità di estendere la giurisdizione militare per ogni reato, anche di carattere ordinario, commesso da personale militare e poter giustificare così l’esistenza di strutture giudiziarie che ad oggi non hanno motivo più di esistere e che in altri paesi sono state del tutto cancellate rinviando tutto alla competenza dei giudici ordinari.
In ogni caso l’ingresso delle donne nelle Forze Armate ha aggravato maggiormente il mancato adeguamento degli strumenti giuridici ordinari all’esigenza dell’evoluzione dei tempi, situazione che va di pari passo con l’assenza di contenuti analoghi nei regolamenti interni a tutela del genere femminile e anticipando i tempi, anche degli altri generi.
E’ di questi giorni il caso di un finanziere di Napoli che dopo 22 anni di servizio ha deciso di cambiare materialmente sesso; la sua amministrazione ha pensato bene di porlo in congedo in quanto dichiarato “inabile al servizio per variazione del genere“, avendolo dichiarato, così, tecnicamente affetto da una patologia invalidante!
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