Reati fiscali, come funziona il nuovo scudo penale del Decreto bollette

Paolo Ballanti 06/04/23

Il Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023 numero 26 ha approvato un decreto – legge che introduce misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese. Il testo, ribattezzato Decreto Bollette, è entrato in vigore il 31 marzo scorso e contiene, oltre alle agevolazioni in materia energetica, numerose disposizioni sugli adempimenti fiscali, nonché alcune novità sui reati fiscali.

Come scritto nel comunicato stampa rilasciato da Palazzo Chigi a margine del CDM e pubblicato su “governo.it” è stata estesa, ad esempio, la conciliazione agevolata introdotta con l’ultima legge di bilancio alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Sono stati inoltre modificati i termini previsti dalla Manovra 2023 per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste, in particolare:

  • Viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • Vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto ravvedimento speciale;
  • Sempre con riguardo al ravvedimento speciale si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

Ritoccati anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Sempre in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sono stati prorogati i termini previsti per la definizione di acquiescenza, prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Da ultimo, ma non meno importante, sono state contemplate cause speciali di non punibilità per una serie di reati tributari, in materia di:

  • Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
  • Omesso versamento di IVA;
  • Indebita compensazione di crediti non spettanti.

Analizziamo quest’ultima novità in dettaglio.

Indice

Reati fiscali: le novità del Decreto bollette

L’articolo 23 del Decreto – legge 30 marzo 2023 numero 34Causa speciale di non punibilità dei reati tributari” prevede al comma 1 che non sono punibili, a determinate condizioni, i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del Decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74.

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Quali reati fiscali sono interessati dallo scudo penale

I reati menzionati dall’articolo 23 del Decreto Bollette riguardano:

  • Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis).
  • Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter);
  • Indebita compensazione di crediti (articolo 10-quater).

Omesso versamento di ritenute
L’articolo 10-bis prevede la reclusione da sei mesi a due anni nei confronti di coloro che non versano, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, le ritenute dovute sulla base della dichiarazione stessa ovvero che risultano dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta.

Omesso versamento di IVA
L’ articolo 10-ter dispone la reclusione da sei mesi a due anni per coloro che non versano, entro il termine per la liquidazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore ad euro 250.000,00 per ogni periodo d’imposta.

Indebita compensazione
Prevista ex articolo 10-quater la reclusione da sei mesi a due anni per quanti non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000,00 euro.

Reati fiscali: quando scatta la non punibilità

I reati citati non sono punibili quando:

  • Le violazioni sono correttamente definite;
  • E le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dagli strumenti della cosiddetta tregua fiscale, contemplati dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, L. 29 dicembre 2022 numero 197).

Le relative procedure devono comunque essere definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Il contribuente è tenuto a:

  • Dare immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata;
  • Contestualmente al primo adempimento, informare l’Agenzia entrate dell’invio della citata comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Reati fiscali: sospensione del processo di merito

A partire dalla ricezione della comunicazione il processo di merito è sospeso sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovuteovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione” (articolo 23, comma 3).

Nel corso del periodo di sospensione, precisa il successivo comma 4, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del Codice di procedura civile.

Reati fiscali: l’altro meccanismo di non punibilità

I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, beneficiano già di un meccanismo ordinario simile a quello introdotto dal Decreto Bollette.

Ai sensi infatti dell’articolo 13, D.Lgs. numero 74/2000, i reati in parola non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, previste dalle norme tributarie, nonché dal ravvedimento operoso.

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