Il caso di specie, invero, ha visto una ragazza portatrice di handicap, alla quale è stato negato, per un determinato periodo di tempo, il servizio di trasporto scolastico da parte del Comune di Cartoceto.
Il TAR, ha accolto il ricorso della famiglia contro il comune, che, non solo non era intervenuto a seguito delle richieste dei genitori, bensì aveva opposto solo un ingiustificato silenzio.
Nello specifico il TAR osserva che il danno patito dalla famiglia è, appunto, derivato dall’ingiustificato ritardo con cui il Comune si è attivato al fine di garantire al disabile il funzionamento del servizio. Il risarcimento, dovuto ex art. 2 -bis della L. n. 241/1990 si è configurato “colpa d’apparato” del Comune.
Riguardo, invece, l’esistenza di un nesso di causalità tra il disservizio ed il danno dei famigliari, il Giudice ha riconosciuto un pregiudizio di natura morale e psicologica, cagionato al genitore di un figlio disabile, al quale venga negato un servizio assistenziale, previsto dalla legge, solo per ragioni burocratiche, dovendo provvedere la famiglia stessa a supplire il disservizio.
Da ultimo il TAR rigetta le richieste attore aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno esistenziale, posta la brevità e transitorietà del pregiudizio arrecato e insussistenza di alcuna prova circa il peggioramento del rendimento scolastico a causa delle ripetute assenze.
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