Il regolamento, valido esclusivamente per le amministrazioni dello stato, regola, inoltre, le modalità di esposizione dei reclami da parte di cittadini e imprese. Bisogna ricordare che si considera per onere informativo qualsiasi adempimento stabilito per categorie specifiche di cittadini o imprese o per la generalità degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello stato, anche su domanda di queste ultime, a scadenze precise o con frequenze regolari.
Non fanno parte degli oneri informativi gli obblighi di entità fiscale né quelli che derivano dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti. Il dpcm reca con sé un allegato nel quale viene schematizzata la predisposizione degli elenchi, in ogni caso le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in una specifica sezione chiamata “Oneri informativi introdotti ed eliminati“.
All’interno della sezione del sito istituzionale di ciascuna amministrazione dello stato sono stati evidenziati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, oltre che la casella di posta elettronica alla quale poter inviare il reclamo; questo perché fosse più semplice poter presentare reclamo per la mancata o incompleta messa in atto delle disposizioni in esame.
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