Rinviando per una disamina più approfondita al precedente intervento, in questa sede ci si limita a riassumere le fasi della nuova procedura. Esse sono le seguenti:
– il contribuente, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione (es. cartella di pagamento), cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutivo, può presentare un’istanza al Concessionario della riscossione nella quale indica l’atto ricevuto ed il motivo per il quale le somme non sono dovute (es. pagamento o intervenuto sgravio prima dell’iscrizione a ruolo, ottenimento di una sospensione giudiziale o amministrativa, prescrizione o decadenza del credito, etc.);
– il Concessionario trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento, l’istanza all’ente impositore;
– l’ente impositore, entro 220 giorni dalla trasmissione, fornisce un riscontro al contribuente ed al Concessionario sgravando, in tutto o in parte, le somme iscritte a ruolo o comunicando l’inesistenza della causa impeditiva addotta dal contribuente. In quest’ultimo caso l’attività di riscossione verrà ripresa dal Concessionario.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile fare ricorso alla procedura sopra descritta, anche per le somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi. In quest’ultimo caso, l’istanza può essere presentata una volta che sia trascorso il termine ultimo di pagamento e le somme siano state “affidate” al Concessionario per la riscossione.
Tornando alla direttiva in commento, Equitalia richiama in apertura la prassi già esistente (si veda la direttiva n. 10 del 2010) che consentiva la sospensione della riscossione su istanza del contribuente. A tale proposito, il Concessionario afferma che la nuova disciplina, oltre a disciplinare normativamente tale prassi, presenta una portata più ampia. La nuova disciplina include, infatti, nel novero dei motivi validi per richiedere la sospensione anche la prescrizione e la decadenza dell’azione ante iscrizione a ruolo e qualsiasi altra causa di non esigibilità delle somme.
La restante parte della direttiva è dedicata ad una breve disamina del procedimento. Ciò nonostante, la direttiva fornisce qualche precisazione che appare opportuno segnalare:
– il termine di presentazione dell’istanza, fissato in 90 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione, è da intendersi perentorio ed il suo spirare comporta l’inamissibilità dell’istanza. Come alcuni commentatori hanno segnalato, la perentorietà sembra non possa estendersi alle istanze motivate dall’intervenuto ottenimento di una sospensione giudiziale;
– le istanze devono essere presentate sul modello conforme allegato alla Direttiva (vedi oltre) e correlate dalla documentazione che provi la mancata debenza delle somme iscritte a ruolo;
– l’esame della fondatezza dell’istanza, presentata dal contribuente, spetta esclusivamente all’ente impositore;
– le istanze riguardanti l’iscrizione a ruolo di somme a titolo di contributi previdenziali dovranno essere trasmesse dal Concessionario all’ente competente (l’INPS).
Come detto, l’allegato n. 1 della Direttiva contiene il modello di sospensione della riscossione che dovrà essere utilizzato dai contribuenti. Esso si compone delle seguenti parti:
– intestazione: con indicazione dell’Agente della riscossione competente;
–dati anagrafici del contribuente e relativi recapiti (telefono, fax, mail, pec);
– indicazione degli atti della riscossione oggetto dell’istanza con la data di notifica;
– indicazione del motivo, scelto fra quelli normativamente previsti, che giustifica la presentazione dell’istanza e la conseguente sospensione della riscossione;
– elenco degli allegati.
L’istanza ha la forma della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio (Art. 76 del D.p.r. 445 del 2000) con le relative sanzioni penali che si aggiungono alla specifica sanzione amministrativa prevista (dal 100 al 200% delle somme dovute con un minimo di 258 Euro), in caso di dichiarazioni false o produzione di documentazione mendace. La presentazione dell’istanza al Concessionario può avvenire mezzo fax, posta elettronica, posta o presentazione allo sportello anche a mezzo di delegato.
In conclusione, si fa presente che l’istanza di sospensione costituisce nella sostanza un’istanza di autotutela “mediata” dall’intervento del Concessionario. Detta istanza, anche se produce l’effetto di sospendere temporaneamente l’attività di riscossione sino al riscontro fornito dall’ente impositore, non ha alcun effetto sulla decorrenza dell’ordinario termine per l’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale.
In altri termini, il contribuente sarà tenuto in ogni caso a presentare ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria competente nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto. In caso contrario, l’eventuale diniego di sgravio comunicato dall’ente impositore, farebbe riprendere l’attività di riscossione a fronte di un atto non più impugnabile in sede giurisdizionale per decorrenza dei termini.
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