Par Condicio, Agcom archivia esposto Udc contro Canale5

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Se in un’intervista ad un politico si cita sommariamente il risultato di un sondaggio elettorale, l’emittente televisiva non è tenuta a rendere noti tutti i dettagli sulla rilevazione..

Si può riassumere così il contenuto della Delibera N. 27/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), chiamata a decidere su un esposto presentato dall’UDC contro Canale5 per violazione della normativa sulla par condicio nell’ambito di una intervista rilasciata dall’on.Silvio Berlusconi.

L’UDC aveva segnalato all’Autorità la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (e delle relative disposizioni di attuazione) da parte dell’emittente televisiva Canale 5 (società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.) nel corso di un’intervista all’onorevole Silvio Berlusconi andata in onda nell’edizione del Tg5 del 6 gennaio 2013, in cui la giornalista ha riferito che “i sondaggi parlano di un recupero del popolo delle Libertà”, mentre il leader del PDL, riferendosi al proprio partito, avrebbe dichiarato che “i sondaggi confermano che in poco più di 10 giorni siamo saliti di 10 punti”;

Secondo quanto sostenuto dall’UDC, tali comportamenti sarebbero stati posti in essere in violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, in quanto l’emittente non avrebbe fornito, nei termini prescritti, le necessarie indicazioni di dettaglio a corredo del sondaggio citato durante l’intervista (quali soggetto che ha realizzato il sondaggio; il committente e acquirente, i criteri seguiti per la formazione del campione etc.)

Le cose non stanno così, invece, secondo quanto ha ritenuto l’Autorità di garanzia, che ha archiviato l’esposto accogliendo la tesi difensiva di Canale5/RTI. Quest’ultima, infatti, aveva evidenziato – tra l’altro – che:

• “dalla trascrizione dell’intervista emerge che l’on. Berlusconi ha inteso formulare un giudizio di natura prettamente politica sulla frammentazione di partiti e liste di candidati alle prossime consultazioni elettorali, ribattendo alle dichiarazioni, riferite dall’intervistatrice, dei leader dello schieramento di sostegno della candidatura Monti, che assegnavano al medesimo on. Berlusconi un ruolo marginale”;

• “nelle premesse della delibera n. 256/10/CSP è chiarito che “in linea di principio non può escludersi la possibilità di dare la mera informazione giornalistica della esistenza di un sondaggio purché la stessa sia riportata come specifico contenuto di una notizia che non abbia per oggetto diretto o indiretto la pubblicazione/diffusione di un sondaggio”:

L’art. 6, comma 2, della delibera n. 256/10/CSP – ha sentenziato l’Autorità – “va inteso nel senso che perché vi sia diffusione di un sondaggio occorre la menzione de rispetto di una serie di requisiti tecnici, che non può manifestamente avere luogo nel corso di un’intervista, se non specificamente dedicata all’argomento” e – nel caso di specie – il generico riferimento ai “sondaggi” da parte della giornalista “è stato finalizzato ad indurre l’intervistato a commentare le dichiarazioni rese da alcuni leader politici sui probabili contendenti al ruolo di Presidente del Consiglio allo scopo di dare conto del fatto che la competizione elettorale in corso, diversamente da quanto dichiarato da altri leader, non è una “corsa a due per palazzo Chigi”.

Insomma, per l’Autorità non ricorre alcuna violazione della normativa richiamata dall’UDC….

dal 9 febbraio scatta il divieto di diffusione dei sondaggi, secondo quanto previsto dall’art.8 della legge 28/2000, in base al quale “nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”. Staremo a vedere.

 

Giuseppe Scarpato

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