L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero e sprovvisti di permesso di soggiorno deve avvenire obbligatoriamente previo rilascio di un nulla osta a seguito di apposita domanda trasmessa allo Sportello Unico Immigrazione, nei limiti delle quote di ingresso definite ogni anno con il cosiddetto Decreto flussi.
Per il 2023 la quantità di stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro è stata oggetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 29 dicembre. Le domande di nulla osta da trasmettere sull’apposita piattaforma del Ministero dell’interno potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023.
Molte sono le semplificazioni che riguardano l’intero iter di autorizzazione all’assunzione, a partire dalla procedura di verifica da parte dei Centri per l’impiego (riguardante l’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale) sino alla procedura di asseverazione affidata ad associazioni di categoria e professionisti.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
- Decreto flussi 2023: cosa prevede
- Decreto flussi 2023: verifica presso i Centri per l’Impiego
- Decreto flussi 2023: come presentare richiesta di nulla osta
- Decreto flussi 2023: verifiche preliminari
- Decreto flussi 2023: procedura semplificata di asseverazione
- Decreto flussi 2023: nulla osta entro 30 giorni
- Decreto flussi 2023: contratto di soggiorno
- Decreto flussi 2023: richiesta del permesso di soggiorno
Decreto flussi 2023: cosa prevede
Sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2023 numero 21 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022 (cosiddetto Decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia nel 2023 per lavorare.
In particolare, l’articolo 1 del decreto stabilisce che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i “cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità”.
Di questi, 44.000 sono gli ingressi consentiti per lavoro stagionale, mentre la quota ammessa per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo non può eccedere le 38.705 unità di cui:
- 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ammessi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico – alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale;
- 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- a)Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b)Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, ovvero non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c)Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal Decreto interministeriale 11 maggio 2011 numero 850;
- d)Artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza di requisiti espressamente previsti dal Decreto interministeriale 11 maggio 2011 numero 850;
- e)Cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative, in presenza dei requisiti previsti dalla Legge numero 221/2012 ed altresì titolari di un rapporto di lavoro autonomo con l’impresa stessa;
- 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale, 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e / o formazione professionale, 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
- 370 permessi soggiorno per studio, tirocinio e / o formazione professionale;
- 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;
- 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine.
Decreto flussi 2023: verifica presso i Centri per l’Impiego
Una novità del Decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero.
La verifica in questione dev’essere effettuata con l’invio al CPI del modulo editabile disponibile sul sito Anpal “anpal.gov.it – Strumenti – Come fare per – Assumere lavoratori non comunitari anno 2023”.
La richiesta di nulla osta dovrà pertanto essere trasmessa solo se:
- Il CPI non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell’interrogazione;
- Il lavoratore segnalato dal Centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
- Il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi di una delle tre condizioni dovrà risultare da apposita autocertificazione che l’azienda allegherà alla domanda di nulla osta. Si precisa che sono esclusi dalla verifica di indisponibilità le procedure di assunzione di lavoratori stagionali o lavoratori formati all’estero.
Decreto flussi 2023: come presentare richiesta di nulla osta
Dal 30 gennaio scorso e fino al prossimo 22 marzo è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi del Ministero dell’interno, raggiungibile all’indirizzo “portaleservizi.dlci.interno.it – Sportello Unico Immigrazione”, in possesso delle credenziali Spid. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Come reso noto dal Ministero dell’Interno nella Circolare del 27 febbraio 2023 numero 1212 è stato semplificato il meccanismo di accesso al portale informatico dedicato (ALI). Non è infatti più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c’è alcun limite massimo di domande di nulla osta.
Ora, scrive il Ministero, ciascun richiedente “può accedere tramite SPID e presentare le proprie domande, selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato…) senza necessità di preventiva richiesta di profilazione dell’utente a codeste Prefetture e senza incorrere ulteriormente nel limite massimo di 5 istanze”.
Le domande di nulla osta dovranno essere trasmesse esclusivamente con le modalità telematiche citate, per tutte le tipologie di lavoro subordinato stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. dalle ore 09:00 del 27 marzo 2023.
Grazie alla precompilazione delle domande, le stesse saranno salvate in bozza all’interno del portale, così da essere agevolmente trasmesse nel click day. Per le categorie di lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto flussi, le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 09:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta ufficiale.
Fino a concorrenza delle quote previste dal Decreto flussi le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023.
Decreto flussi 2023: verifiche preliminari
Le richieste di nulla osta, una volta acquisite dal sistema centrale (sito del Ministero dell’interno) vengono rese disponibili contestualmente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente e alla Questura.
L’ITL, dal canto suo, accerta il rispetto dei limiti numerici fissati dalle quote d’ingresso. Eventuali richieste eccedenti le soglie numeriche potranno essere esaminate nell’ambito delle quote che si renderanno successivamente disponibili, tra quelle indicate nello stesso decreto flussi.
La Questura, al contrario, è tenuta ad esprimere parere positivo previa verifica della sussistenza o meno di motivi ostativi all’ingresso, al soggiorno del lavoratore extracomunitario nel territorio italiano, nonché alla concessione di nulla osta all’assunzione.
Decreto flussi 2023: procedura semplificata di asseverazione
Con riguardo agli anni 2022 e 2023, la verifica dei requisiti sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro (da parte dell’azienda che ha presentato la richiesta di nulla osta) e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata in via esclusiva (fatti salvi i controlli dell’ITL):
- A consulenti del lavoro, avvocati e dottori commercialisti (per queste ultime due categorie è necessario assolvere l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato);
- Alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Le verifiche di congruità considerano anche la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico – finanziario ed il fatturato dell’azienda, oltre al numero di dipendenti occupati ed al tipo di attività svolta.
Organizzazioni firmatarie dei Protocolli d’Intesa
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto degli associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le organizzazioni in parola hanno a disposizione una procedura semplificata che consente la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per via telematica, direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Decreto flussi 2023: nulla osta entro 30 giorni
Oltre alla verifica di indisponibilità, un’altra novità di quest’anno è quella per cui, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato dallo Sportello unico per l’immigrazione, in via telematica, alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, le quali dovranno rilasciare il visto di ingresso al lavoratore extracomunitario entro venti giorni dalla relativa domanda.
Decreto flussi 2023: contratto di soggiorno
Ottenuto il nulla osta al lavoro ed il visto d’ingresso il lavoratore può entrare regolarmente in Italia.
Entro otto giorni dall’ingresso, l’interessato, accompagnato dal datore di lavoro, è tenuto a presentarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Il contratto rappresenta un impegno a concludere, nel termine di sei mesi, il contratto di lavoro subordinato vero e proprio.
Copia del contratto di soggiorno è trasmessa dallo sportello ai Servizi per l’impiego, all’autorità consolare competente ed al datore di lavoro.
Decreto flussi 2023: richiesta del permesso di soggiorno
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno il lavoratore deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attraverso l’invio di uno specifico kit alla Questura competente, in base alla provincia in cui si trova l’interessato.
Entro sessanta giorni dalla domanda, la Questura rilascia il permesso di soggiorno.
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