L’Inps, di conseguenza, stima il calcolo dei 220 giorni (dopo i quali al perdurare dell’inerzia della p.a. la cartella è annullata d’ufficio, in base all’indicazione del contribuente) decorrenti dal giorno di entrata in vigore della legge di stabilità. Per quanto concerne la prassi degli uffici, l’Inps cita quanto riferito sulla direttiva Equitalia e fornisce dei tempi di risposta obbligatori, entro 60 giorni dall’inoltro di Equitalia della richiesta di sgravio d parte del contribuente “come disposto da Equitalia nella direttiva di gruppo già richiamata, l’inoltro alle competenti strutture territoriali dell’Istituto verrà effettuato tramite Pec”, si legge nel documento Inps.
La canalizzazione delle dichiarazioni giunte sarà realizzata all’indirizzo delle caselle Pec di ogni struttura territoriale dell’Istituto. La Pec dovrà, obbligatoriamente, porre come oggetto la dicitura standard “sospensione riscossione Legge stabilità 2013”. L’Inps ha messo in evidenza la necessità del fiscale rispetto dei parametri che il legislatore ha determinato per la conclusione delle attività dell’ente creditore.
“La conclusione del procedimento” fanno sapere dall’Inps ” dovrà avvenire nel limite di sessanta giorni dalla data di trasmissione della Pec con la quale l’agente delle riscossioni provvede all’inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata“. Il termine dovrà essere rispettato sia nell’eventualità che ci sia una risposta negativa sia nel caso in cui si verifichi un accoglimento delle ragioni alla della presentazione della domanda del contribuente all‘agente della riscossione.
Qui il testo della circolare Inps e della direttiva di Equitalia.
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