Esame abilitazione professionale 2023: chi può ancora farlo a distanza e chi no

Paolo Ballanti 10/03/23

Esame abilitazione professionale 2023: si può ancora fare a distanza? Recentemente convertito in legge il Milleproroghe 2023 ha previsto l’estensione sino al prossimo 31 dicembre della possibilità di prevedere particolari modalità di svolgimento, anche a distanza, degli esami per l’abilitazione professionale e dei tirocini.

La norma originaria risale al periodo della pandemia quando, al fine di limitare gli spostamenti e di conseguenza i contatti tra le persone e la diffusione del virus, il Decreto – legge numero 22 dell’8 aprile 2020, ha permesso ad uno o più decreti ministeriali di prevedere modalità di svolgimento degli esami e delle esperienze pratiche previste per l’abilitazione professionale o nell’ambito dei corsi di studio.

La novità riguardante le modalità di svolgimento di esami e tirocini si aggiunge alle altre misure introdotte dal Milleproroghe in materia di istruzione e ricerca. Ci riferiamo in particolare alla proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le Università possono continuare a conferire assegni di ricerca.

In tema di reclutamento è stata estesa, sempre al 31 dicembre 2023, la possibilità per il Servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Per gli enti pubblici di ricerca è stato esteso al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile, per l’amministrazione, ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale. La disposizione, sottolinea il Ministero dell’Università e della Ricerca nel commentare la novità sul sito “mur.gov.it”, fa “riferimento anche alle finalità di svolgimento e prosecuzione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Analizziamo ora in dettaglio le deroghe previste per gli esami di abilitazione e quali sono le professioni beneficiarie.

Indice

Esame abilitazione professionale 2023: il primo Decreto-legge

All’inizio della pandemia il Decreto-legge 8 aprile 2020 numero 22 ha disposto all’articolo 6, comma 1, la possibilità di definire con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, qualora sia necessario “in relazione al protrarsi dello stato di emergenza”, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2021 numero 328, nello specifico:

  • Odontoiatra;
  • Farmacista;
  • Veterinario;
  • Tecnologo alimentare;
  • Dottore commercialista ed esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

Attività pratiche e tirocini
Sempre con decreto ministeriale possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio:

  • Previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni sopra citate;
  • Contemplate nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio “ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale” (articolo 6, comma 2).

Esperti qualificati, medici autorizzati, Consulenti del lavoro
Il successivo comma 2-bis ha disposto che, sempre per le esigenze connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite per la sessione dell’anno 2020, una serie di deroghe alle disposizioni ordinarie in materia di organizzazione e modalità degli esami, anche a distanza.

Ad essere interessati sono:

  • In deroga alle modalità ordinarie di cui al Decreto legislativo numero 230/1995, gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati;
  • In deroga alle previsioni della Legge numero 12/1979, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Esame abilitazione professionale a distanza: la proroga al 2022

La possibilità di derogare, con appositi decreti ministeriali, alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove d’esame, di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del Decreto – legge numero 8/2020 è stata successivamente estesa fino al 31 dicembre scorso ad opera del Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021 numero 228).

Tra le professioni oggetto di deroga sono state incluse altresì:

  • Agrotecnico ed agrotecnico laureato;
  • Geometra e geometra laureato;
  • Perito agrario e perito agrario laureato;
  • Perito industriale e perito industriale laureato.

Esame abilitazione professionale a distanza: il Milleproroghe 2023

Il Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198) recentemente convertito in Legge 24 febbraio 2023 numero 14, ha disposto all’articolo 6, comma 8-bis, l’ulteriore estensione al 31 dicembre 2023 della possibilità di svolgere con modalità particolari:

  • Le prove d’esame per l’abilitazione ad alcune professioni tassativamente previste;
  • Le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione professionale o contemplate nell’ambito dei corsi di studio o successive al conseguimento del titolo.

Una serie di professioni sono state tuttavia escluse dalla proroga.

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Esame abilitazione professionale a distanza 2023: professioni escluse

Come disposto dall’articolo 6, comma 8-bis sono escluse dalla proroga al 31 dicembre 2023 le “professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163”, nello specifico:

  • Odontoiatri;
  • Farmacisti;
  • Veterinari;
  • Psicologi.

Sono altresì escluse le lauree professionalizzanti, definite al successivo articolo 2 della stessa Legge numero 163/2021, in:

  • Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01);
  • Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02);
  • Professioni tecniche industriali e dell’informazione (classe LP-03);

per l’abitazione all’esercizio delle professioni di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

Paolo Ballanti