Riforma lavoro, apprendistato: tra le sanzioni il “posto fisso”

Redazione 24/01/13
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Apprendistato dopo la riforma Fornero, disponibili le indicazioni su eventuali abusi e violazioni. Il Ministero del Lavoro ha diramato ieri la circolare n. 5 per il personale ispettivo, contenente sanzioni e criteri di valutazione per gli apprendistati attivi nel mondo del lavoro.

Partiti a inizio 2013, i nuovi apprendistati sono stati enucleati nel cuore della riforma Fornero e, nelle intenzioni originarie della legge, dovrebbero soppiantare, i contratti a progetto e co.co.co, negli ultimi anni abbondantemente utilizzati per introdurre giovani e meno giovani nel mondo occupazionale.

Ora, dunque, apprendistato avanti tutta, ma con regole ferree, che riguarderanno tanto la conversione di un certo numero di contratti in rapporti a tempo indeterminato – dipende dalle dimensioni dell’azienda e dall’anno in cui saranno trasformati – e, soprattutto, le ore di formazione che ogni contratto da apprendista prevede.

Proprio a queste ultime, in particolare, è dedicata la circolare del Ministero del Welfare, che specifica le linee di condotta per gli ispettori chiamati a verificare il regolare svolgimento dell’apprendistato, tra lavoro effettivamente svolto, affiancamento e ore di crescita formativa.

Così, qualora la quota di formazione di cui è chiamato a rendere conto direttamente il datore di lavoro non si sia svolta secondo le previsioni di legge, toccherà proprio al committente versare una multa pari alla differenza tra contributi versati effettivamente e quelli che si sarebbero dovuti elargire in caso di rapporto a tempo indeterminato. Differenza che dovrà essere, al momento del pagamento, raddoppiata.

Dunque, mano tutt’altro che morbida verso i datori di lavoro inadempienti, una linea che si conferma anche nella scansione annuale delle ore formative previste dal contratto di apprendistato.

Così, se nel primo anno non saranno state svolte ore dedicate a questa clausola contrattuale, il datore di lavoro non rischierà alcun addebito; viceversa, le sanzioni arriverebbero, e corpose, qualora la noncuranza verso la formazione dell’apprendista dovesse prolungarsi anche nel secondo  anno (almeno il 40% delle ore totali, più la frazione dell’anno in corso) e il terzo (non meno del 60% alle stesse condizioni)

A fare da bussola per eventuali sanzioni o apertura di procedimenti disciplinari, saranno le leggi regionali vigenti in materia, specialmente nell’eventualità in cui la cosiddetta formazione “trasversale” non sia ritenuta di tipo obbligatorio.

A questo proposito, va ricordato che l’apertura di un apprendistato va ritenuta idonea solo nel caso in cui rimanga possibile stabilire un percorso per il lavoratore che porti al conseguimento di una qualifica: per questo, dunque, la formazione assume un’importanza centrale per il Ministero, tale per cui le aziende scoperte al mancato rispetto, andranno necessariamente messe in riga.

Tra le opzioni aperte in fase sanzionatoria, specifica la circolare emanata dal Ministero, anche la possibilità che il rapporto di apprendistato venga dichiarato insussistente e che si trasformi necessariamente in “comune contratto di lavoro”: possibile, dunque, che per le aziende che non rispettano i termini di legge, gli apprendistati finiscano per trasformarsi, e per via sanzionatoria, immediatamente in contratti a tempo indeterminato.

Leggi la circolare del Ministero n.5 sull’apprendistato

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