Legge 104/1992, trasferimenti più facili

Nonostante la legge 104/1992 avesse previsto numerose iniziative a favore dei disabili, le questioni applicative hanno riguardato pressoché esclusivamente il diritto dei congiunti a godere di trasferimenti in sedi vicino casa per assisterli.
Si è sviluppato un contenzioso imponente, perché i datori di lavoro pubblici hanno cercato sempre di rigettare o ridimensionare le richieste dei loro dipendenti, temendo lo stravolgimento degli organici.
L’art. 24 l. n. 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro) ha portato due importanti novità, perché ha fatto venire meno i requisiti della continuità e dell’esclusività assistenziale, che il lavoratore richiedente doveva prestare al disabile.
La novità della legge riguarda espressamente il comma 3, che tratta dei permessi di tre giorni al mese.
La giurisprudenza che si è occupata della novità, però, ha ritenuto che la novità valga anche il diritto al trasferimento, previsto dal successivo comma 5 (T.A.R. Lazio, sezione I quater, n. 4039/2012).
L’effetto potrebbe essere dirompente, proprio perché finora uno dei principali impedimenti opposti alle domande di trasferimento era quello della mancanza della continuità assistenziale, oppure dell’esclusività, nel senso che vi erano altri congiunti che potevano occuparsi del disabile.
L’altro impedimento fondamentale è quello della compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio dell’ente datore di lavoro, ma qui non vi sono novità.
Un’ulteriore “spallata” verso i trasferimenti più facili, è dato dal tempo in cui può applicarsi la novità del collegato lavoro.
Il Consiglio di Stato sostiene che “la recente evoluzione legislativa deve ritenersi implicitamente retroattiva, proprio perché finalizzata a risolvere le svariate questioni insorte a seguito delle diverse interpretazioni fornite alle precedenti normative, e non può quindi non applicarsi a situazioni ancora non definite” (sentenza n. 1293/2012 della III sezione).
In termini più semplici, tutte le questioni sul diniego di trasferimento per mancanza di continuità o esclusività assistenziali, che si sono aperte anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010, possono essere risolte con la nuova legge.
Inoltre in quel caso il Consiglio di Stato ha ritenuto di decidere secondo la legge n. 183/2010, anche se il ricorrente non aveva sollevato lo specifico motivo: infatti la norma deve essere applicata dal Giudice “nella ricostruzione della normativa”.
Restano così aperte molte porte per gli aspiranti ai trasferimenti

Dario Sammartino

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