Immigrati, nessun vincolo per l’accesso ai servizi sociali

Redazione 19/01/13
Scarica PDF Stampa
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2013 depositata ieri, 18 gennaio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011 n. 12 che prevedevano dei vincoli imposti  ai cittadini extracomunitari residenti sul territorio per accedere ai benefici assistenziali dell’amministrazione locale.

Il ricorso era stato proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I giudici costituzionali hanno in primis dichiarato illegittimo l’articolo 6 della legge nella parte in cui include tra i componenti della giunta provinciale per l’immigrazione anche un soggetto rappresentante della Questura. La presenza di un rappresentante della Questura in seno alla giunta introduce infatti, per i giudici di Palazzo della Consulta,  in forma autoritativa e unilaterale, “nuove e specifiche funzioni a carico di organi o amministrazioni dello Stato, con conseguente compromissione del parametro invocato”.

La seconda censura di incostituzionalità investe poi proprio l’accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale. La legge impugnata, infatti, riserva il  diritto solo a coloro che abbiano la residenza nel territorio da oltre cinque anni.

La Consulta ha sottolineato come, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, solamente la residenza (o la «dimora stabile») costituisca «un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio», non invece  la medesima residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo. Una simile previsione, infatti, si palesa in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, poiché «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non sussistendo alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio; queste ultime circostanze sono riferibili infatti direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione.“Non è evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nella Provincia da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni”, affermano i giudici costituzionali.

L’ultima censura mossa dalla Corte riguarda poi i requisiti igienico sanitari relativi all’unità abitativa occupata dagli immigrati. Sul punto, i giudici hanno chiarito che la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, demandati in via esclusiva alla legislazione statale, ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all’assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome. Nel caso di specie, è palese come la determinazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare attenga alla disciplina del flusso migratorio degli stranieri nel territorio nazionale. L’istituto del ricongiungimento consente, infatti, che facciano regolarmente ingresso nel territorio dello Stato ulteriori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, oltre al familiare già soggiornante. Esso trova compiuta disciplina nell’articolo 29 del Dlgs n. 286 del 1998, che, tra l’altro, impone allo straniero richiedente di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato secondo parametri specificamente indicati. Legiferare specificamente su tali requisiti, ha concluso la Corte costituzionale, “seppure solo per equipararli a quanto richiesto per gli altri residenti nella Provincia di Bolzano, si risolve, pertanto, nel regolare indebitamente un aspetto significativo del ricongiungimento, con conseguente lesione del parametro invocato”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 2/2013 della Corte Costituzionale

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento