“Data la singolarità della questione e i complessi profili di interesse pubblico rilevanti nella specie, in questa fase occorre avere particolare riguardo anche alla necessita’ di non pregiudicare, alla stregua di un ragionevole bilanciamento di interessi, le esigenze di certezza inerenti al procedimento elettorale in corso“, si legge nell’ordinanza del giudice amministrativo.
Il Tar “ritiene che non possa considerarsi pienamente acquisita la prova del fatto che l’eventuale fissazione in via cautelare del numero dei consiglieri da eleggere in 70 comporti con certezza l’esclusione della necessita’ di ripetere le elezioni nell’ipotesi di reiezione del ricorso nel merito, in quanto il mero calcolo del numero dei seggi (con riduzione da 70 a 50) non garantirebbe ex post il corretto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo“.
“La procedura elettorale deve basarsi su regole chiare ex ante che non mutino in corso di svolgimento e alle quali si possano conformare i comportamenti politici degli aspiranti alla candidatura, con la presentazione delle liste e delle candidature sulla base del numero prefissato di consiglieri da eleggere e nel rispetto di vincoli normativi in ordine alla formazione delle liste medesime“, continua il provvedimento.
“Nella specie non si ravvisano soluzione ‘cautelari’ tali da prevenire con sufficiente certezza l’eventualita’ di una ripetizione della tornata elettorale in relazione all’esito della controversia nella fase di merito. In questa fase occorre unicamente bianciare l’interesse del ricorrente, il quale comunque puo’ trovare soddisfazione anche in esito alla sentenza di merito, non traducendosi allo stato in un pregiudizio assolutamente irreparabile, con le evidenti esigenze di interesse pubblico volte al proseguimento dell’iter della procedura elettorale in corso nei modi e nei termini prefissati“, conclude il collegio.
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