Semplificazioni? Troppo complicate. Due deleghe per uno stesso obiettivo

Luigi Oliveri 16/01/13

All’inquilino di Palazzo Vidoni, si sa, non sfugge proprio nulla. Come nel caso delle province. Dopo aver insistito per un anno intero con proposte di legge che andavano dall’eliminazione, alla riduzione delle competenze, all’accorpamento, al riordino, nel dicembre l’atroce sospetto: “che siano incostituzionali”. E la cosa è stata lasciata cadere e rinviata a tempi migliori.

Lo stesso acutissimo occhio ha guardato anche le norme sulla semplificazione amministrativa, tendenti a rendere la pubblica amministrazione una “casa di vetro”.

Si parla, nel caso di specie, dell’articolo 18 del d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, doverosamente denominato “amministrazione aperta”.

Come è noto, la disposizione obbliga a pubblicare una serie di dati relativi a contratti, collaborazioni esterne e contributi, obbligando le amministrazioni ad acrobazie informatiche (che tendenzialmente dovrebbero essere a costo zero), per salvaguardare la legittimità dell’azione amministrativa, visto che, molto prudentemente, la mancata pubblicazione di quei dati impedisce l’acquisizione di efficacia al titolo del beneficio concesso.

Ma, l’acuto legislatore, dopo aver sciorinato la sequela di dati da pubblicare, il formato, la cadenza (peccato che non abbia chiarito per quanto tempo i dati debbono essere conservati nel sito…), si è posto l’inevitabile domanda: ma non è che già esistono norme che prevedano di pubblicare esattamente le stesse cose?

Il legislatore si è anche dato la risposta: sì, esistono eccome! Il comma 6 dell’articolo 18, infatti, così dispone: “Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009”.

Dunque, è certificato (si può usare questo vocabolo?): la disciplina dell’articolo 18 è un po’ confusionaria e occorrerebbe coordinare le sue disposizioni con quelle previgenti.

Il regolamento di cui parla l’articolo, ovviamente, è lontanissimo da venire. Ma, nel frattempo, il legislatore ha pensato bene di rincarare la dose. Con l’articolo 1, comma 32, della legge anticorruzione (la legge 190/2012), che come noto ripropone, solo per gli appalti, molti dei dati già previsti dall’articolo 18 visti prima.

Melius abundare quam deficere. E, in tema di semplificazioni, il legislatore non si fa mancare proprio nulla. Non solo il raddoppio (o la triplicazione, meglio la moltiplicazione al fattore “n”) delle norme sulla pubblicità, ma anche quelle sul “coordinamento” con le precedenti disposizioni!

Infatti, anche gli estensori dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 si sono chiesti: ma non è che questi dati sono già pubblicati per effetto di altre vigenti disposizioni normative. Anche in questo caso, la risposta è stata affermativa.

Inevitabile, dunque, il geniale ed originale rimedio, contenuto nel successivo comma 35: “Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche […]”.

Sì, perché, du coordinament is megl che uan! Certo, la legge anticorruzione prevede un decreto legislativo e non un regolamento governativo.

Speriamo, almeno, che la mano destra s’incontri casualmente con quella sinistra e che ci risparmino l’emanazione sia del regolamento, sia del decreto legislativo.

Risparmio. Un vocabolo che l’alluvionale legislatore, sempre prodigo nel disporre, legiferare, delegare e regolamentare, proprio non riesce a far suo.

Luigi Oliveri

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