Start-up innovative: arrivano le linee guida delle Camere di Commercio

Dario Reccia 10/01/13
In collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico le Camere di Commercio hanno diffuso la prima guida operativa per l’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Tale iscrizione costituisce un passaggio necessario per usufruire di tutti gli incentivi e le agevolazioni previsti a favore delle start-up innovative dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, come ad esempio, le deroghe al diritto societario, l’esenzione dal pagamento del diritto annuale, dell’imposta di bollo e delle spese di segreteria normalmente dovuti alla Camera di Commercio per i primi quattro anni di iscrizione, gli sgravi fiscali per gli investimenti nella start-up, la possibilità di pagare collaboratori e fornitori mediante l’assegnazione di partecipazioni, la facoltà di avvalersi di contratti di lavoro a termine e per la somministrazione di lavoro in deroga alla disciplina generale, etcc…

Gli incubatori certificati – ovvero l’altra categoria di imprese destinataria delle agevolazioni contenute nella Legge n. 221/2012 -, prima di potersi iscrivere nella sezione speciale, dovranno invece attendere il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ai fini dell’iscrizione occorre distinguere tra due categorie di start-up: quelle già esistenti (e quindi già iscritte nella sezione ordinaria del Registro) al momento di entrata in vigore della nuova disciplina e quelle di nuova costituzione.

Quanto alle prime, la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al Registro delle imprese, all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL.

Da un punto di vista operativo, le start-up possono utilizzare il modello informatico “S5” normalmente utilizzato per comunicare al Registro le variazioni di attività.

Nel quadro “attività prevalente” dell’impresa andranno indicate le seguenti informazioni:

– attività svolta, comprese le spese in ricerca e sviluppo;

– indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali di soci e personale;

– esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali o professionali, università e centri di ricerca;

– elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale.

Non occorrerà invece riportare anche quelle informazioni già in possesso del Registro in quanto comunicate al momento dell’iscrizione nella sezione ordinaria, come ad esempio, data e luogo di costituzione, sedi, oggetto sociale, l’ultimo bilancio depositato, etc.

Oltre al modello “S5” debitamente compilato, è necessario trasmettere anche l’autocertificazione in formato PDF/A con firma digitale, attraverso cui il legale rappresentante dell’impresa attesta il possesso di tutti i requisiti che in base alla nuova disciplina definiscono una start-up innovativa.

Ai fini dell’autocertificazione è possibile utilizzare il modello che le Camere di Commercio hanno messo a disposizione in allegato alla Guida operativa.

È importante ricordare che per ottenere lo status di start-up innovativa con tutte le conseguenti agevolazioni, le società già costituite devono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro e non oltre il 16 febbraio 2013.

Per le imprese di nuova costituzione, invece, al modello “S5” e all’autocertificazione devono essere affiancati anche i modelli “S” ed “S1” per la contestuale iscrizione dell’impresa anche nella sezione ordinaria.

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, inoltre, le imprese di nuova costituzione dovranno dichiarare di essere già attive, ovvero di aver avviato la propria attività; diversamente (e quindi per le società non ancora in attività), l’iscrizione varrà solo per la sezione ordinaria e l’impresa non avrà accesso alle agevolazioni previste a favore delle start-up, a partire dall’esenzione dal pagamento dei diritti e delle spese di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.

Le Camere di Commercio ricordano infine che per iscriversi nella sezione speciale, le imprese, tanto quelle di nuova costituzione quanto quelle già esistenti, dovranno necessariamente dotarsi di uno strumento per la firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Dario Reccia

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