Il contribuente, quando si presentano circostanze specifiche, dunque entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo, come l’atto di pignoramento, o cautelare, come l’ipoteca e il fermo amministrativo, può presentare direttamente all’agente di riscossione – anche in via telematica – una dichiarazione dedicata al fine di dimostrare la legittimità dell’atto sottostante e richiedere, quindi, la sospensione istantanea della azioni di Equitalia.
Quest’ultima avrà, a quel punto, 10 giorni di tempo per inviare all‘ente creditore l’istanza, il quale, passati altri 60 giorni,previa comunicazione trasmessa al debitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, potrà attestare al medesimo la correttezza della documentazione prodotta, trasmettendo, all’agente della riscossione, il provvedimento di sospensione o sgravio. Alternativamente, l’ente stesso ha la possibilità di avvisare il contribuente dell’idoneità della documentazione a lasciare irrisolta la riscossione, avvisando l’agente della riscossione.
In qualsiasi circostanza, passati i 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione vengono annullate di diritto e sono ritenute in automatico discaricate dei relativi ruoli. Sono eliminati, inoltre, dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore gli importi corrispondenti.
I motivi per i quali viene chiesta l’immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia dovrà essere indicata dal contribuente nell’istanza; nella fattispecie sarà necessario specificare le ragioni per le quali si pensa che gli atti siano illegittimi, ad esempio perché il diritto al credito si è prescritto o è decaduto prima del ruolo esecutivo. Inoltre sarà possibile dimostrare che l’atto è stato già pagato in data precedente alla formazione del ruolo stesso, a vantaggio dell’ente creditore o enunciare qualunque altra causa di non esigibilità del credito stesso.
Qualora, tuttavia, il contribuente producesse documentazione falsa per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti assunti, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, a partire da un minimo di 258 euro.
I nuovi ordinamenti si applicheranno anche alle dichiarazioni presentate all’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità, ossia prima del primo gennaio appena trascorso. In questo caso, l’ente creditore dovrà confermare o respingere la richiesta del contribuente, entro 90 giorni dalla di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” della legge (entro il 29 marzo).
Passati altri 220 giorni inutilmente dalla data stessa, le pendenze verranno rese nulle di diritto e l’agente di riscossione verrà ritenuto automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Nello stesso tempo verranno eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore gli importi corrispondenti.
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