La legge di riforma forense: un punto di partenza e non di arrivo

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Iniziamo con questo intervento una serie di articoli che saranno pubblicati nel corso del 2013 sulla nuova legge regolante l’ordinamento forense.
Prima di andarne ad esaminare i contenuti in dettaglio, è opportuno parlare delle caratteristiche e della natura di questa legge in generale, per avere alcune indicazioni di base utili per «leggerne» poi le varie parti.

La tecnica di intervento normativo adottata è basata su alcune soluzioni che vale la pena evidenziare.

A) Innanzitutto, la nuova legge in varie ed importanti parti, ed a volte anche completamente «in bianco», delega la normazione ad altri soggetti, delineando il seguente quadro delle fonti particolari della materia.

1) I regolamenti governativi. In generale, è previsto (art. 1, comma 3) che l’attuazione della legge avvenga con regolamenti da emanarsi successivamente, entro due anni, da parte del governo, sia pure prevedendo l’obbligo di consultazione delle istituzioni forensi. Così ad esempio in materia di associazioni multidisciplinari tra professionisti (art. 4, comma 2) acquisizione del titolo di specialista (art. 9), esercizio continuativo della professione ai fini della permanenza di iscrizione all’albo, elezione degli ordini (art. 25), istituzione da parte degli ordini di organismi di risoluzione alternativa delle controversie (art. 29, lett. n.)), tirocinio (art. 41).
La normazione tramite regolamenti deve essere esercitata entro due anni, ma c’è una clausola generale che consente comunque di adottare le «necessarie disposizioni integrative e correttive» entro quattro anni (art. 1, comma 6).

2) I regolamenti del CNF. Come è stato sottolineato, al CNF sono stati attribuiti poteri di intervento più incisivi con la nuova legge. Tra questi, c’è anche la potestà normativa in materie abbastanza importanti, come la formazione continua (art. 11, comma 3°), e dove la delega è anche «in bianco», limitandosi a rigettare il sistema attualmente vigente ma senza indicare il benché minimo criterio per il nuovo da disciplinarsi, se non gli scopi dello stesso, peraltro già pacifici.

3) Il nuovo codice deontologico del CNF. La legge attribuisce ad un nuovo codice deontologico, da adottarsi a cura del CNF (art. 35, lett. d)), diverse, ed in parte molto innovative, competenze. Il nuovo testo dovrà essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge e determinerà addirittura una interruzione di continuità dell’ordinamento disciplinare (art. 65, comma 5): prevede infatti la legge che «l’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate», ragione per cui il vecchio codice, con l’entrata in vigore del nuovo, dovrà comunque considerarsi non più in vigore. Il nuovo corpo di norme, peraltro, si applicherà anche ai procedimenti in corso, aperti sotto il vigore del vecchio codice, in base ad un principio, tendenzialmente generale del diritto punitivo, della retroattività della legge favorevole al «reo».

4) Decreto legislativo sulle società tra avvocati. Una ulteriore delega poi è quella, a favore del governo, per l’adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le società tra avvocati. La legge, ovviamente, contiene i criteri cui dovrà attenersi il governo (art. 5).

5) Regolamenti della cassa forense. Infine, una importante delega, specialmente per gli avvocati più giovani o con più basso reddito, è quella a favore della Cassa forense che potrà, con proprio regolamento da adottarsi entro un anno, determinare «i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo» (art. 21, u.c.).

B) Un altro non trascurabile potenziale fattore di incertezza nel determinare la disciplina attuale è dato dal fatto che la nuova legge, purtroppo, non indica espressamente le disposizioni del vecchio ordinamento forense da ritenersi abrogate, limitandosi al pleonastico principio per cui tali dovrebbero considerarsi quelle incompatibili con la nuova disciplina.
Il legislatore ha, al riguardo, scelto di rimandare il problema alla emanazione di un futuro testo unico, da avvenire con decreto legislativo da parte del governo entro due anni (art. 64), in cui dovrebbe essere fatta la cernita tra norme vigenti e norme da considerare oramai abrogate.
Per questo motivo, sino all’emanazione del testo unico, per rinvenire la norma disciplinante un determinato caso concreto occorrerà procedere alla comparazione tra la nuova e la vecchia normazione, sviluppando, ove ne sia il caso, un giudizio di compatibilità della vecchia disposizione apparentemente applicabile con la nuova riforma (art. 65, comma 1).

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Per quanto riguarda, invece, più in generale lo spirito complessivo della legge, è difficile, in alcuni casi, non vedervi i segni di intenti restaurativi, realizzati anche a costo di spingersi sin quasi al ridicolo, come nel caso del ripristino del rimborsino per le spese non documentate, che ha abbastanza poco senso in un sistema di determinazione libera dei compensi.

Da questo punto di vista, la storia insegna che le restaurazioni sono in qualche misura sempre temporanee, perché spalmate su una realtà sociale che è già cambiata nella sua sostanza. Se, poi, si considera che con ogni probabilità il prossimo governo sarà di centrosinistra, probabilmente coordinato dallo stesso Bersani che ha per primo praticato, con decreto legge, significative liberalizzazioni dei servizi professionali, è legittimo avere qualche dubbio sulla stabilità nel tempo della nuova riforma.

Come sempre accade nel nostro Paese, insomma, una legge – e così anche questa, che pur arriva dopo 80 anni – non rappresenta un punto di arrivo, ma solo di partenza. Cercheremo di seguire i vari passaggi e di darvi man mano adeguati spunti di riflessione.

Tiziano Solignani

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