Dopo alcuni anni, i due acquirenti apprendono che i due immobili acquistati risultano gravati – insieme ad altri appartamenti dello stabile – da ipoteca, a garanzia di un mutuo fondiario indiviso concesso al costruttore dello stabile da un Istituto bancario.
Inoltre, i coniugi vengono ad apprendere che i due beni immobili – oggetto del loro acquisto – risultano, addirittura, assoggettati a pignoramento immobiliare.
Ritenuta la responsabilità del notaio rogante per non aver effettuato prima del rogito le dovute visure catastali, i due acquirenti convengono in giudizio il medesimo professionista per sentirlo condannare alla cancellazione dei gravami esistenti sull’intero stabile, previo pagamento in favore dei creditori iscritti ed intervenuti nella procedura esecutiva, nonché al risarcimento dei danni da loro subiti.
Ebbene, il ruolo del notaio è contraddistinto da differenti, essenziali peculiarità: in primis, la fiducia, che poggia sull’imparzialità, sulla preparazione giuridico-fiscale di alto livello, sulla natura di pubblico ufficiale (che rende il notaio garante della veridicità e della legalità degli atti); in secondo luogo, l’efficienza e l’affidabilità – fondamentali nell’esercizio della funzione notarile.
In materia di trasferimenti immobiliari – compravendite immobiliari, il notaio ha il dovere, nella sua veste di professionista incaricato dalle parti, di eseguire innanzitutto ‘’accertamenti preliminari’’ finalizzati alla disamina della situazione giuridica dell’immobile che si intende acquistare e dunque trasferire.
Più specificatamente, il notaio è tenuto ad “effettuare indagini tese ad accertare la sussistenza di eventuali diritti spettanti sull’immobile a favore di terzi’’ – come per l’appunto previe ipoteche sussistenti (evidentemente ‘’allarmanti’’ per il compratore).
Il notaio – nel predisporre gli atti immobiliari – è tenuto dunque ad accertare, mediante l’esame dei pubblici registri, se negli ultimi venti anni risultino a carico dell’immobile ipoteche, pignoramenti, sequestri, servitù o altri vincoli che ne limitano la disponibilità o il godimento.
In tal senso, le visure catastali o ipotecarie rappresentano uno strumento ‘’utile’’, volto ad individuare con precisione l’immobile oggetto del trasferimento ed accertarne la libertà da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
L’inosservanza di tale obbligo di accertamento da parte del notaio origina una fonte di responsabilità, ogni qualvolta da essa derivi un danno ad una o entrambe le parti del negozio traslativo.
La giurisprudenza prevalente – asserendo la natura contrattuale della responsabilità del professionista – ritiene che il notaio sia tenuto a svolgere l’incarico affidatogli dalle parti-clienti con la diligenza di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, ex art. 1176, comma secondo, c.c., rientrando perciò le visure tra gli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2236 c.c..
A dire della Corte di legittimità infatti: “l’inosservanza dei suddetti obblighi da parte del notaio dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità’’ (Cass. Civ., sez. III, 11 gennaio 2006, nr. 264).
L’obbligo de quo (si rinvia al D.L. nr. 78 del 2010) sussiste anche se sull’immobile interessato grava un’ipoteca ‘’non recente’’ e dunque preesistente – poiché la visura rappresenta il mezzo più idoneo per accertare l’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’alienante.
L’acquirente infatti, al momento del rogito, deve essere posto nelle condizioni di ‘’conoscere’’ e dunque ‘’accettare’’ l’eventuale persistenza dell’iscrizione ipotecaria.
Sotto il profilo strettamente tecnico-normativo, il notaio è tenuto a garantire che l’atto notarile stipulando sia, realmente, conforme alla volontà delle parti, accertando ed adeguando dunque l’atto alle norme di legge.
Il notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, deve essere in grado di assicurare la certezza in ordine al contenuto del contratto-atto: l’atto pubblico notarile, infatti, costituisce piena prova del fatto che quel venditore e quel compratore abbiano stipulato quella compravendita, che abbiano concordato quel prezzo, che esso sia stato pagato in tutto o in parte, che essi si siano accordati così come emerge dal documento, etc (…).
L’intervento del notaio è, inoltre, essenziale per rendere il contratto efficace verso i terzi: questo risultato si realizza attraverso la trascrizione del contratto, a cui il notaio deve provvedere per legge.
L’obbligo di accertare mediante visure in capo al notaio viene meno soltanto per espressa e concorde dispensa delle parti – in caso di urgenza o per altre giustificate ragioni.
Ebbene, il verificarsi di una fattispecie di responsabilità professionale, di natura contrattuale, per mancata effettuazione delle visure, con il relativo danno cagionato all’acquirente dell’immobile, consente, pertanto, a quest’ultimo la proposizione di un’azione risarcitoria nei confronti del notaio inadempiente.
La responsabilità del notaio rientra, pertanto, nell’art. 1218 c.c.: ambito normativo quest’ultimo più favorevole per il danneggiato-acquirente, il quale è esonerato dal fornire la prova dell’avvenuto conferimento del mandato.
Il notaio, per proteggere il cliente dalle conseguenze di suoi eventuali errori-inadempimenti, inoltre, è tenuto a sottoscrivere una assicurazione obbligatoria.
Le ‘’polizze dei professionisti’’ costituiscono delle mere ‘’coperture’’ per coloro che esercitano professioni (come la professione notarile) di rilevante impatto sociale e di delicata responsabilità verso l’utente-cliente.
Una maggiore tutela per tale, rilevante professione è garantita inoltre dal consiglio notarile, il quale ‘’controlla’’ che il notaio-professionista osservi esattamente i suoi doveri – compreso l’obbligo di risarcire il danno – e, se richiesto, interviene per comporre le controversie tra notaio e clienti.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 22903 del 2012, afferma espressamente! che: “scatta la responsabilità del notaio che non informa gli acquirenti dell’ipoteca che grava sui beni immobili. Se però il professionista è assicurato, a pagare sarà direttamente l’assicurazione che dovrà tenerlo indenne da qualsiasi esborso (…)’’.
Insomma, il notaio può svolgere:
– una funzione c.d. “ridotta”: si pensi all’autenticazione di una scrittura privata già completa e formata in ogni sua parte dai clienti. In tale funzione è comunque fermo l’obbligo per il notaio di svolgere un controllo di legalità del contenuto dell’atto – teso a verificare che in esso non siano contenute norme contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. In tal caso la responsabilità del professionista può derivare non dalla mancata effettuazione delle visure ma dalla violazione del dovere di informazione;
– un incarico “pieno”, comprensivo cioè della stesura ed effettiva redazione di un documento formalmente e sostanzialmente idoneo a produrre il risultato pratico perseguito; in tale caso l’opera professionale è del notaio.
Per cui, in tale ultima ipotesi, incorre in evidente colpa professionale il notaio che ometta di effettuare le visure catastali ed ipotecarie.
Da tale discrimine funzionale, testè citato, emerge chiaramente “il diverso grado di partecipazione del notaio alla redazione degli atti”: il professionista – nella sua rilevante attività – può infatti assumere – proporzionalmente – un diverso grado di responsabilità e quindi può essere, evidentemente, assoggettato da parte del cliente-danneggiato ad una formale azione risarcitoria per inadempimento professionale!
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