per atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater del d.l. 28.6.1990, n. 167);
per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
per le violazioni di norme tributarie per le quali non è competente l’Agenzia delle entrate;
per le violazioni formali di cui è competente l’Agenzia delle entrate ma che non rilevano sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta per tributi diversi dall’IVA, dall’IRAP, dalle imposte dei redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive e sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta e sul relativo pagamento dei tributi (ad es., imposta di registro, sulle successioni, ecc.);
per le violazioni formali di oggetto di “rapporto esaurito” al giorno 1.1.2023, cioè se il procedimento si è concluso in modo definitivo a tale data;
per le violazioni formali oggetto di “rapporto pendente” al 1.1.2023 ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altra forma di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Cosa sono le irregolarità formali
la presentazione della dichiarazione annuale non conforme e l’errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente; ma, a differenza della circolare n. 11/E, non è previsto l’invio tramite il sevizio postale e non per via telematica;
l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA ma soltanto se l’IVA è stata assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
l’omessa, incompleta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat;
l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili se la violazione non ha prodotto effetti sulle imposte;
l’omessa restituzione dei questionari o la loro incompletezza o non veridicità;
le irregolarità per le comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’IVA o delle dichiarazioni previste dall’art. 35-ter e 74-quinquies del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;
l’errata dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale che ha determinato l’annullamento di quella precedente invece della sua integrazione (interpello 1.12. 2018, n. 126);
la tardiva trasmissione da parte dell’intermediario;
le irregolarità degli operatori finanziari;
le irregolarità dei dati del sistema tessera sanitaria;
l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili IVA che non ha inciso sul tributo, ovvero delle operazioni non imponibili o non soggette ad IVA se non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
la detrazione dell’IVA erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e, comunque assolta dal cedente o prestatore in assenza di frode (art. 6, comma 6, del d.lgs. 18.12.1997, n. 471);
le irregolarità in materia di inversione contabile (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471) in assenza di frode, ma solo se l’imposta, anche se irregolare, è stata assolta; è escluso il mancato pagamento;
l’omesso esercizio dell’opzione annuale, sempre che sussista il “comportamento concludente”, fatta salva l’ipotesi di opzioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 2.3.2012, n. 16.
l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, senon incidono sull’imposta dovuta nell’anno di riferimento;
la mancata iscrizione al VIES
Le irregolarità escluse dalla sanatoria
i tardivi o omessi pagamenti, compreso il “mod. F24 a saldo zero”;
la comunicazione destinata all’ENEA per beneficiare della detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici;
le violazioni relative alla compilazione del quadro RW e quelle relative all’IVIE e all’IVAFE, comprese le violazioni di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari;
le “violazioni sostanziali” cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Oggetto
irregolarità infrazioni e inosservanza di obblighi e adempimento commesse fino al 31.10.2022.
Esclusione
irregolarità che rilevano sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap sul pagamento dei tributi.
Definizione
sanzione di 200 euro per il periodo d’imposta con pagamento in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
La sanatoria delle irregolarità formali
Le avvertenze procedurali
la regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità e con il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta indicati nel modello F24 cui di riferiscono le violazioni formali. Se queste non si riferiscono ad un periodo d’imposta, si fa riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;
per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni formali riferite al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24;
se nell’anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il pagamento di 200 euro.
Pagamento e rimozione delle irregolarità o omissioni