Scritture contabili e Iva per cassa: la nota operativa dell’Accademia romana di ragioneria

Mirco Gazzera 17/01/13
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La nota operativa numero 10/2012 del 10 dicembre 2012, emanata dalla fondazione “Accademia romana di ragioneria Giorgio di Giuliamaria”, contiene una sintesi della disciplina relativa alla nuova liquidazione dell’”Iva per cassa”, introdotta dall’articolo 32 bis del Decreto Legge numero 83 del 2012, corredata da un “focus” sulle scritture contabili da utilizzare. Si ricorda che dal 1° dicembre 2012 è possibile optare per la liquidazione dell’Iva per cassa mediante comportamento concludente (applicando il relativo regime) e dandone comunicazione nel Quadro VO della dichiarazione annuale Iva 2013 per l’anno 2012.

 Momento dell’incasso/pagamento

Nella prima parte la nota operativa si sofferma su un aspetto fondamentale del nuovo regime della liquidazione dell’”Iva per cassa”: il momento in cui si considera incassata (o pagata) la fattura. Per l’individuazione del citato momento, con riferimento agli usuali strumenti di pagamento utilizzati nella pratica commerciale (bonifici bancari, rid), è necessario fare riferimento ai seguenti accadimenti:

– per il cessionario (o committente): data in cui viene disposto il pagamento;

– per il cedente (o prestatore): data in cui avviene l’accredito sul conto corrente.

Operazioni escluse

Per chi si avvale di regimi Iva speciali è prevista la possibilità di optare per la contabilità separata per poter fruire della liquidazione dell’”Iva per cassa”, limitatamente alle operazioni in regime Iva ordinario.

 Scritture contabili

Il contenuto centrale della nota operativa è rappresentata dal “focus” sulle scritture contabili da utilizzare in caso di adesione alla liquidazione dell’”Iva per cassa”. In sintesi, è necessario prevedere due appositi conti, i quali possono essere denominati “Iva a debito differita” e “Iva a credito differita”. In essi si dovrà contabilizzare l’Iva al momento della registrazione della fattura attiva o passiva. I predetti conti verranno girocontati ai tradizionali “Iva a debito” e “Iva a credito” ai fini del conteggio nella liquidazione periodica Iva quando la fattura sarà incassata (o pagata) ed, in ogni caso, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo l’assoggettamento del cliente a procedure concorsuali.

Di seguito viene riportato, con adattamenti, l’esempio numerico contenuto nella nota operativa riguardante le scritture contabili che il soggetto che adotta l’”Iva per cassa” deve effettuare con riguardo alle fatture di vendita. Successivamente sono esposte le scritture contabili “speculari” relative all’ipotesi di acquisto. In quest’ultimo caso, si ricorda l’adozione dell’”Iva per cassa” comporta la subordinazione del diritto di detrazione dell’Iva sull’acquisto al momento del pagamento, anche se fornitore non adotta il nuovo regime di liquidazione Iva.

Vendita ad un cliente

L’impresa Alfa che adotta la liquidazione “Iva per cassa” e versa l’Iva con periodicità mensile emette in data 05.12.2012 una fattura di vendita per Euro 100,00 + Iva 21%

Cliente Gamma

a

Diversi

121,00

Ricavi di vendita

100,00

Iva a debito differita

21,00

In data 01.02.2013 l’impresa Alfa incassa la fattura dal cliente Gamma

Banca c/c

a

Cliente Gamma

121,00

121,00

Iva a debito differita

a

Iva a debito

21,00

21,00

Iva a debito

a

Erario c/Iva

21,00

21,00

 Acquisto da un fornitore

L’impresa Alfa che adotta la liquidazione “Iva per cassa” e versa l’Iva con periodicità mensile riceve in data 05.12.2012 una fattura di acquisto per Euro 100,00 + Iva 21%

Diversi

a

Fornitore Beta

121,00

Acquisti

100,00

Iva a credito differita

21,00

In data 01.02.2013 l’impresa Alfa paga la fattura emessa dal fornitore Beta

Fornitore X

a

Banca X

121,00

121,00

Iva a credito

a

Iva a credito differita

21,00

21,00

Erario c/Iva

a

Iva a credito

21,00

21,00

 

Dichiarazione annuale Iva

                La nota operativa si conclude evidenziando che la bozza della nuova dichiarazione annuale Iva 2013 per il periodo d’imposta 2012 contiene due nuovi righi “dedicati” all’Iva per cassa. Si tratta, in particolare, dei righi:

VE 36     Operazioni (attive) effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi

VF 19     Operazioni (passive) effettuate nell’anno ma detrazione dell’imposta differita ad anni successivi

In entrambi i righi, stante la coesistenza dei due regimi limitatamente a dicembre 2012, si chiede di distinguere le operazioni effettuate nell’ambito della abrogata disciplina dell’articolo 7 del D.L. n. 185/2008 da quelle rientranti nel nuovo regime dell’Iva per cassa di cui all’articolo 32 bis del D.L. n . 83/2012.

 

Acconto IVA 2012

                In conclusione, anche se si tratta di un tema non trattato dalla nota operativa in commento, si fa presente che l’adozione della liquidazione dell’”Iva per cassa” produce effetti, limitatamente al mese di dicembre, per l’eventuale calcolo dell’acconto Iva con il metodo analitico basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre, alternativo al “tradizionale” metodo di calcolo storico.

Mirco Gazzera

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