Se sul fronte dei giovani si è proceduto con la riduzione dei tempi di tirocinio da 24 a 18 mesi, e l’ufficializzazione in via normativa di sei mesi di praticantato a titolo meramente gratuito, anche per gli scatti di carriera successivi sono in arrivo modifiche sostanziali all’ordinamento in vigore.
Tanto per cominciare, vediamo cosa cambia nell’esame di avvocato, che si è tenuto, per l’anno in corso, proprio nei giorni scorsi, portando tanti giovani futuri avvocati all’attesa prova del nove per accedere alla professione.
Ora, con la riforma forense che diventerà legge nelle prossime ore, si stabilisce una modalità di valutazione degli elaborati scritti più approfondita, con l’obbligo, per la commissione d’esame, di segnare a parte le segnalazioni positive, così come quelle da censurare, contenute nella prova consegnata.
Bandito, in sede d’esame di Stato, anche il ricorso a testi commentati o che contengano rimandi specifici a casi di diritto. Gli unici compendi consentiti saranno quelli meramente legislativi, senza annotazioni o aggiunte testuali.
Arriva anche la formalizzazione del reato per tutti i furbetti che cercheranno di introdurre in sede di esame di avvocato testi o contributi in qualche modo correlati alla traccia oggetto della prova.
Anche entrare a fare parte degli organi superiori della magistratura sarà un passo più accidentato, basti pensare che, solo poter iscrivere il proprio nome alla lista dei legali autorizzati a esercitare al cospetto di Cassazione e Consiglio di Stato richiederà una prova d’esame specifica, che si potrà tenere non prima di aver superato gli otto anni di iscrizione all’albo. E non è tutto: per varcare la soglia delle istituzioni forensi sarà necessario prendere parte alla Scuola superiore dell’Avvocatura ed uscirne con un giudizio positivo.
Accedere alle magistrature superiori richiederà, in alternativa agli otto anni di iscrizione, un lustro di abilitazione che, una volta ricevuta, continuerà ad aprire le porte a eventuali specializzazioni. E qui si apre un altro capitolo spinoso sugli “scatti” che un professionista può compiere nella sua carriera. Tanto per cominciare, si dovrà attendere il regolamento attuativo che emanerà il MInistero della Giustizia.
Saranno infatti necessari due anni, per le specializzazioni, dall’ok allo svolgimento della professione in proprio, in cui dovrà essere svolto un mirato training formativo. Resta, però, l’ulteriore possibilità di vedersi riconosciuta l’esperienza “sul campo”, anche in assenza di titoli propedeutici al conseguimento della branca specialistica del diritto, su cui, comunque, penderà insindacabile il giudizio del Consiglio nazionale forense.
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