Tra le novità esaminate nella Circolare 29 dell’11 dicembre 2012, si trovano i criteri di ammissibilità di un rapporto di lavoro cosiddetto co.co.pro. inclusi gli obiettivi insiti nel progetto alla base del contratto.
La riforma Fornero, infatti, ha disincentivato il ricorso da parte dei datori di lavoro per questo genere di accordi contrattuali, fissando anche limiti ben precisi alla loro eventuale reiterazione.
La circolare prevede che venga esplicitata la descrizione del progetto, “con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire“. Va da sé che il contenuto medesimo debba essere facilmente verificabile in termini di raggiungimento o meno dei fini prefissati.
A questo proposito, la circolare emanata dal Ministero specifica in maniera definitiva la non coincidenza dell’oggetto sociale con il committente stesso.
In simultanea, andranno fornite le informazioni al personale deputato alle ispezioni sulle modalità di svolgimento della sorveglianza sui contratti posti in essere.
Inoltre, il documento redatto dal Ministero del Lavoro contiene una serie di mansioni che non dovrebbero ricadere sotto l’operatività dei co.co.pro e dunque passibili di contestazione da parte del lavoratore.
Tra questi, figurano quelli caratterizzati dalla mera attenzione di quanto impartito, senza alcun margine di autonomia da parte del collaboratore e dunque in piena facoltà del committente.
“Ne deriva – recita la circolare – la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti”.
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