La Corte Costituzionale ha pubblicato la Sentenza con cui dichiara l’incostituzionalità dell’obbligatorietà della mediazione civile.
Coloro che attendevano, oltre al riconoscimento dell’eccesso di delega, una presa di posizione della Consulta anche su altri profili di incostituzionalità, rimarranno delusi dalla lettura del provvedimento. La Corte si è pronunciata solo sull’eccesso di delega. Ogni altro profilo rimane assorbito dalla questione principale.
In via preliminare, il Giudice Costituzionale sottolinea che nel nostro Ordinamento il Legislatore delegato mantiene una certa autonomia decisionale nella redazione del testo normativo, ma deve attenersi alle linee guida delineate sia in maniera esplicita che implicita del Parlamento. Il che vuol dire che la conformità di un decreto Legislativo rispetto alla Legge delega deve essere valutata anche in base alle finalità con cui è stata adottata la delega ed al contesto normativo in cui è nata.
In poche parole non era necessario che l’obbligatorietà della mediazione fosse espressamente inserita nelle legge delega (L.69/2009), ma che la si evincesse anche in maniera implicita. La Corte, quindi, analizza tutta la normativa comunitaria e nazionale nel cui ambito è nato il D.Lgs. 28/2010 per verificare la sussistenza o meno di un implicito richiamo all’obbligatorietà della mediazione civile.
Dall’esame della normativa europea (dalla Direttiva 2008/52/CE fino alla pronuncia della Corte di Giustizia nelle cause riunite n. C-317/08, C-318/08, C-319/08, C- 320/08), si denota come questa rimanga neutrale rispetto alla scelta di un sistema di mediazione obbligatorio o facoltativo. Scelta che viene demandata all’autonoma decisione del legislatore nazionale.
Per quanto riguarda la normativa nazionale, sottolinea il Giudice costituzionale, la legge delega nasce con un evidente richiamo al previgente modello della conciliazione societaria su base facoltativa. Tale circostanza avvalora l’ipotesi che il legislatore delegante aveva in mente anche per la mediazione civile un analogo carattere facoltativo e nulla contrasta con tale interpretazione.
Inoltre, la legge delega, all’art. 60 nel prevedere per gli Avvocati l’obbligo di informare i propri clienti in merito alla mediazione, parla di “… informare l’assistito della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione …” e non dell’obbligo.
La Corte, infine, respinge l’accostamento della fattispecie in questione con quella decisa con Sentenza n. 276 del 2000. In quel caso si trattava di verificare la costituzionalità del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di lavoro. All’epoca il contesto della riforma introdotta con D. Lgs. n. 80/98 e l’esame della normativa previgente consentirono alla Consulta di respingere i rilievi di incostituzionalità sollevati all’epoca.
In sintesi la Corte Costituzionale sancisce l’incostituzionalità del tentativo obbligatorio di mediazione per eccesso di delega e non si pronuncia su altri profili.
Un commento?
A modesto parere di chi scrive la Corte Costituzionale ha analizzato correttamente la situazione adottando una decisione ampiamente prevedibile, conseguenza di una forzatura del Governo nella redazione del D.Lgs. 28/2010. Oggi non è agevole capire la posizione della Corte sugli altri aspetti sollevati da chi è contrario alla mediazione obbligatoria. E’ auspicabile che, indipendentemente da nuovi possibili interventi legislativi, vi sia il contribuito di tutti, a partire dagli Avvocati, per introdurre anche in Italia un qualificato ed efficace sistema di risoluzione alternativa delle dispute. Magari questa potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere tutti i profili di criticità emersi nei due anni di vigenza della legge e ripartire.
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