Per quanto concerne l’analisi degli aspetti sostanziali del nuovo regime opzionale di liquidazione dell’Iva (operazioni attive e passive interessate, limite al volume d’affari, esercizio del diritto di detrazione, etc.) si rinvia al precedente articolo “Il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa” pubblicato il 25 ottobre 2012.
Modalità di esercizio dell’opzione
Il contribuente deve in primo luogo verificare il rispetto del limite di 2 milioni di Euro riguardante il volume d’affari, posto quale condizione per l’adozione del regime. Detta soglia, per le attività già esistenti riguarda l’anno solare precedente a quello in cui si esercita l’opzione. Per le nuove attività deriva da una previsione del contribuente sul volume d’affari che si realizzerà nel primo anno. In quest’ultimo caso, si precisa che se l’attività inizia in corso d’anno il “tetto” massimo di 2 milioni di Euro va ragguagliato all’anno.
Una volta accertata la sussistenza dei requisiti, l’opzione si esercita mediante comportamento concludente, cioè liquidando l’imposta secondo il nuovo regime. Successivamente il contribuente dovrà fornire comunicazione dell’opzione esercitata nella prima dichiarazione annuale Iva che verrà presentata, compilando l’apposito Quadro VO.
Decorrenza, durata e cessazione del nuovo regime
L’esercizio dell’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si esercita l’opzione. Di conseguenza, anche se la disposizione normativa non lo impone esplicitamente, l’opzione dovrà essere esercitata nel corso del mese di gennaio per i contribuenti mensili ed entro il primo trimestre dell’anno per quelli trimestrali. Si segnala che, limitatamente all’anno 2012, l’opzione ha effetto a partire dal 1° dicembre 2012. Essa può essere esercitata anche dai contribuenti trimestrali per il solo mese di dicembre 2012. La scelta del Legislatore tributario di “anticipare” l’applicazione del nuovo regime all’ultimo mese del 2012, se da un lato può avere una finalità agevolativa, dal punto di vista pratico-amministrativo rischia di creare problemi, specie per i contribuenti trimestrali. Per quest’ultimi è quindi consigliabile attendere il 1° gennaio 2013 per adottare l’”Iva per cassa”.
Una volta optato per il nuovo regime, esso si applica per 3 anni senza possibilità di revoca, salvo il sopravvenuto superamento del requisito relativo al limite di volume d’affari. Successivamente dal 4° anno in poi, l’opzione rimane valida prolungandosi di anno in anno, salvo revoca da esercitarsi mediante comportamento concludente ed indicazione nel Quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva presentata. Con riferimento all’anno 2012, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’esercizio dell’opzione, limitatamente al mese di dicembre come sopra descritto, si considera come primo anno ai fini del conteggio del triennio minimo d’adozione.
Il regime cessa per revoca esercitata dal contribuente, nelle modalità e nei limiti sopra descritti, o per il sopravvenuto superamento in corso d’anno del limite relativo al volume d’affari. In quest’ultimo caso torna ad applicarsi il regime di liquidazione Iva ordinario dal mese o trimestre successivo a quello nel corso del quale è stato superato il limite.
Adempimenti a carico del contribuente che adotti il regime dell’Iva per cassa
Il contribuente che decide di optare per il regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” è tenuto ad indicare sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis D.L. n. 83/2012. Detto obbligo formale è importante anche per integrare il comportamento concludente che manifesta l’adozione del regime. Ciò nonostante, la Circolare 44/E ha precisato che l’omessa indicazione della dicitura sulle fatture emesse è considerata una violazione formale e non inficia l’esercizio dell’opzione per il regime se la volontà di adottarlo sia altrimenti riscontrabile. Al fine di
Come detto il regime dell’Iva per cassa riguarda esclusivamente il momento in cui sorge l’esigibilità o la detraibilità dell’imposta. Di conseguenza l’emissione della fattura e la registrazione della stessa negli appositi registri previsti dalla normativa Iva dovrà avvenire nei termini ordinari.
Per quanto riguarda eventuali incassi parziali della fattura si rinvia al precedente post sulla disciplina sostanziale del nuovo regime. In questa sede ci si limita a dire che in tale caso l’imposta diviene esigibile sulla “porzione” di importo incassato.
Adempimenti a carico del cessionario (o committente)
In capo al cessionario (o committente) destinatario della fattura non sorge alcun obbligo, salvo che non abbia optato a sua volta per la liquidazione “Iva per cassa”. Il nuovo regime, infatti, a differenza di quello previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (ora abrogato), è “asimmetrico”: l’esercizio del diritto di detrazione in capo al cessionario (o committente) non è subordinato al pagamento della fattura. L’”Iva per cassa” ha effetto quindi solo per il soggetto che emette la fattura, il quale sarà tenuto a versare l’imposta nell’ambito della liquidazione (mensile o trimestrale) nella quale ricade la data di incasso della fattura.
Regime transitorio
Il regime previsto dal Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 è abrogato dal 1° dicembre 2012. La Circolare 44/E precisa però che il regime continua ad applicarsi a tutte le fatture emesse secondo il citato regime prima del 1° dicembre 2012. Per dette fatture il momento dell’esigibilità e della detraibilità rimarrà quello in cui avverrà il pagamento della fattura, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 185 del 2008.
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