Com’è noto, l’istituto prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.
A marzo il Decreto Semplificazione Fiscale (D.L. 16/2012) ha esteso la responsabilità solidale anche al committente aggiungendo inoltre tra gli adempimenti oggetto di responsabilità anche il versamento dell’IVA
Successivamente, ad agosto, il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) all’art. 13-ter ha rimaneggiato la disciplina, precisando inoltre le modalità di esonero per l’appaltatore dalla responsabilità solidale con il subappaltatore La disposizione, in sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma tuttavia offre una scappatoia in quanto esclude la responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. Tale documentazione, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
Il Decreto Sviluppo introduce un’altra novità importante: l’esclusione delle stazioni appaltanti dall’applicazione delle disposizioni e quindi la restrizione del campo di applicazione al solo settore privato. Pertanto il Decreto sviluppo ha agevolato le amministrazioni aggiudicatrici, preoccupate dalla versione del D.L. 16/2012 che introducendo la responsabilità solidale del committente, le gravava dell’onere di verificare la fedeltà fiscale e contributiva di appaltatori e subappaltatori.
Ma non è finita qui.
Ad ottobre, a fronte dei dubbi lasciati dalla normativa, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 40/E con cui ha fornito chiarimenti in merito.
Nello specifico la circolare chiarisce la questione dell’entrata in vigore delle disposizioni, stabilendo che vanno applicate “solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012” e, relativamente a questi, “solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012”. Inoltre indica che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere resa, in alternativa all’asseverazione dei professionisti abilitati, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che deve indicare:
• il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se, in relazione alle fatture oggetto del contratto, è stato applicato il regime dell’ “IVA per cassa” (oppure la disciplina del “reverse charge”);
• il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
• gli estremi del modello F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente;
• l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Infine, l’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha provveduto a predisporre un vademecum schematico e riassuntivo sull’argomento, per aiutare i soggetti interessati a destreggiarsi nella giungla delle disposizioni normative.
Tuttavia, malgrado i vari chiarimenti, le nuove disposizioni lasciano sempre qualche dubbio: accertata l’entrata in vigore, resta ancora qualche ombra sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, nonché sugli eventuali effetti, aspetti che saranno oggetto di successivi approfondimenti.
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