Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito una volta per tutte le modalità di utilizzo di questo nuovo metodo di saldo dell’Iva da parte delle aziende, dei professionisti o degli autonomi in genere che non superino i 2 milioni di euro di fatturato annuo.
Il sistema ha origini anglosassoni e si basa sul modello fiscale del cash accounting: in sostanza, lo slittamento dell’imposta giunge fino al momento esatto della conclusione del servizio o della prestazione erogata, così come nel momento di consegna di un bene particolare.
Al nuovo regime, infatti, potranno aderire anche coloro che vendano beni o prestazioni all’interno dei confini dello Stato a una o più controparti, purché entrambi siano soggetti all’esigibilità dell’Imposta.
Dunque, va da sé che la nuova copertura possa essere accolta anche da coloro che si appoggiano al lavoro dei fornitori per la cessione di un determinato bene.
Ciò che il documento emanato dall’ente guidato da Attilio Befera specifica è che, comunque, si tratta semplicemente di un rinvio e l’imposta rimane, come sempre, invariabilmente da saldare, e detraibile, entro 12 mesi dalla realizzazione della prestazione richiesta.
Non comprese dal nuovo recinto del’Iva per cassa sono, invece, le operazioni svolte in ambiti specifici, come quello agricolo, o, ancora, le transazioni tra un operatore soggetto al regime e un altro che invece non è impegnato in una delle attività suddette e dunque non sottoposto all’Iva.
Come accedere al nuovo ambito fiscale? La circolare spiega che a fare fede per la legittimità dell’accesso, sarà la condotta del contribuente, che deve comunque rendere nota la sua intenzione nel modello relativo all’anno in cui si è completata l’operazione soggetta alla nuova metodologia di liquidazione.
Lo stesso, andrà comunque messo nero su bianco in sede di fattura, accompagnando anche la segnalazione del provvedimento normativo che ne autorizza l’adozione, e cioè articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Accedere opzionalmente all’Iva per cassa, chiarisce infine il documento, obbliga per un minimo di tre anni a ricorrere, qualora ne sussistano gli estremi spiegati, regolarmente alla medesima soluzione di saldo.
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