Lo specifica l’ultima nota del Ministero del lavoro, divulgata ieri per fornire ulteriori indicazioni alla folla di non salvaguardati che provengono dagli uffici pubblici, e non solo.
La singolarità è data dal fatto che il dicastero guidato da Elsa Fornero ha, in sostanza, contraddetto quanto indicato dalla Funzione Pubblica di Filippo Patroni Griffi.
Il Ministero che guida la Pa, infatti, aveva informato, con un documento precedente, come fosse sufficiente disporre di un “semplice parere favorevole” per i dipendenti pubblici coinvolti, purché entro il 4 dicembre 2011, per rientrare nei canoni di tutela.
Ora, invece, il comparto governativo delle politiche sul lavoro finisce per smentire quanto previsto in precedenza, o, meglio, per correggerlo: non è sufficiente avere avuto l’ok, ma si deve possedere un attestato formale di esonero dal servizio, non posteriore al 4 dicembre dello scorso anno, per accedere ai parametri di salvaguardia.
Nella nota diramata dal Lavoro, viene inoltre chiarito come saranno ammessi nel computo delle domande per l’accesso alla tutela pro esodati, anche coloro che avranno stipulato accordi individuali, questa volta con scadenza 31 dicembre 2011. Basterà una prova cartacea a doppia firma, sia del lavoratore che del datore di lavoro o azienda responsabile.
Allo stesso modo, naturalmente, restano validi anche i patti firmati in sede di contrattazione collettiva. Stretta, invece, sui lavoratori poi rioccupati: la sbarra degli incentivi si alzerà solo per coloro che dimostrino di essere stati assunti come lavoratori subordinati in mobilità, che verranno riconosciuti come vincolati al nuovo impiego per non vedere decaduto il diritto all’ammortizzatore.
L’ultima sezione della circolare riguarda, poi, i tanti esodati delle Poste Italiane, i quali saranno allo stesso modo ammessi alle tutele in presenza di accordi sottoscritti in maniera individuale.
Il Ministero del lavoro, non a caso, rammenta come la stessa azienda abbia garantito che la decorrenza di questi esoneri non abbia oltrepassato la data limite del 31 dicembre 2011.
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