A tentare di indurre il Parlamento a rivedere la disposizione, erano stati i veterinari della Sivae, che avevano denunciato come sotto la dicitura di “domestico” fossero identificabili alcune specie che nulla hanno a che vedere con il senso comune di inquilino “a quattro zampe”.
Ciò non è però bastato a riscrivere la nuova parte dell’articolo 1138 del Codice civile, che, appunto, sancisce l’impossibilità di apporre limitazioni, nei regolamenti condominiali, alla possibilità di accogliere animali all’interno della proprietà: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, così recita il testo di fresca approvazione, identico a quello già uscito dalla Camera lo scorso 27 settembre.
Ciò che stupisce, però, è come la nuova legge in materia di animali domestici assimili questi ultimi a oggetti mobili, al pari di un comodino o di un televisore, e dunque proprio per questo liberamente detenibili nella propria casa.
Non sarà certo questo formalismo giuridico a far storcere il naso ai tanti padroni di animali che, da sempre, si trovano a lottare contro inquilini insofferenti alla vista delle loro bestioline.
La previsione è stata inserita in ragione del principio di non poter limitare al residente la possibilità conferita al residente di disporre della propria abitazione come meglio ritiene opportuno.
Per quanto concerne, invece, gli spazi comuni, il provvedimento naturalmente consente la presenza in cortili e affini degli animali, purché i rispettivi padroni non mettano in pericolo la libertà degli altri inquilini. Dunque, sarà opportuno l’utilizzo del guinzaglio e, dove previsto a norma di legge, anche della museruola.
I condòmini che, comunque, si riterranno offesi da eventuali comportamenti dell’animale, come i rumori nelle ore di quiete o il mancato rispetto dell‘igiene da parte del padrone, potrà in ogni caso far valere le sue ragioni in sede giudiziaria.
E per quei regolamenti che espressamente vietano già la libera detenzione di animali domestici? In questo caso, le disposizioni vigenti restano tali, ma permane la possibilità che lo statuto condominiale venga emendato dall’assemblea.
A questo proposito, gli inquilini potranno approvare con almeno la maggioranza dei presenti in rappresentanza del 50% dei millesimi, una delibera che modifichi il regolamento in questa sezione specifica.
In caso di decisioni di tipo contrattuale che inibiscano la presenza di animali in condominio, va ricordato che si tratta di un concordato tra le parti e dunque anch’esso modificabile, purché gli interessati siano favorevoli all’aggiornamento.
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