Il documento è stato emanato dal dicastero guidato da Filippo Patroni Griffi lo scorso 5 novembre e ha chiarito come i giorni di permesso per prestare assistenza ai disabili gravi ammontino a 3 giorni più altri 3 per ogni mese.
Con la nota, il Ministero ha ricordato che, d’abitudine, l’assolvimento del permesso avviene, sia per il disabile che per chi è deputato ad assistervi, all’interno della stessa giornata lavorativa, così come scritto nell’articolo 33, comma 3.
Insomma, in questo modo il disabile oggetto del permesso dall’attività lavorativa usufruisce al tempo stesso del tempo per sé in prima persona che per assistere l’altro portatore di handicap.
In ogni caso, non è da escludere l’eventualità per la quale lo svolgimento delle ore di permesso avvenga in seguito alla realizzazione di attività per conto dell’altro portatore di handicap, tutto ciò anche in assenza dell’interessato.
Ecco, dunque, che si evince da cosa dipenda la possibilità di assemblare gli orari, anche se la formulazione contenuta nella nota ministeriale, specifica il documento, va intesa in senso più teorico che pratico, laddove possano verificarsi esigenze di tipo differenziato e non rispondenti al caso enunciato.
Non a caso, nota la Funzione Pubblica, la gamma di eventualità in cui potrebbe avere luogo la necessità di accumulare i permessi è molto estesa, di modo che “una limitazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge”.
Quello che più conta, anche a leggere la nota del dipartimento, è che non ci si trova in presenza di elementi che neghino la possibilità di accumulare i permessi, come in un primo tempo paventato e, poi, rientrato, anche in seguito all’intervento del Capo dello Stato.
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