Il presente testo è dedicato all’analisi delle novità alla disciplina Iva contenute nella citata bozza, in materia di operazioni in valuta estera, inversione contabile nelle prestazioni di servizi, volume d’affari ed Iva per cassa. Seguiranno altri interventi dedicati, rispettivamente, alle novità sul contenuto della fattura (Art. 21 del D.p.r. 633/1972), all’introduzione della nuova “fattura semplificata” (Art. 21 bis del D.p.r. 633/1972) e alle modifiche proposte circa la disciplina in materia di operazioni intracomunitarie (decreto legge numero 331 del 1993).
Operazioni in valuta estera (Art. 13 D.p.r. 633/1972)
La nuova versione del quarto comma dell’articolo 13 del D.p.r. 633/1972, relativo al computo dei corrispettivi e delle spese in valuta, introduce un nuovo criterio sussidiario in assenza del cambio relativo al giorno di effettuazione dell’operazione, rappresentato dal giorno di emissione della fattura. Tale criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai fini del calcolo della base imponibile Iva. Viene poi confermato l’ulteriore criterio residuale rappresentato dal cambio del giorno antecedente più prossimo, in mancanza degli altri riferimenti sopra descritti.
Soggetti passivi – Inversione contabile (reverse charge) (Art. 17 D.p.r. 633/1972)
Il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), prima limitato alle prestazione di servizi “generiche” (Art. 7 ter D.p.r. 633/1972) fornite da prestatori soggetti passivi stabiliti in un paese dell’Unione Europea (diverso dall’Italia) a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, viene generalizzato a tutte le prestazioni di servizi UE che si considerano effettuate in Italia, in base alle disposizioni degli articolo 7 ter e seguenti del D.p.r. 633/1972.
In sintesi, il prestatore di servizi comunitario emetterà fattura per la prestazione effettuata senza l’addebito dell’Iva. Il committente italiano, a sua volta, dovrà integrare la fattura con l’Iva, indicando sul documento la dicitura “Inversione contabile” e procedere alla doppia annotazione della fattura nel registro degli acquisti e delle vendite, in base al disposto degli articoli 46 e 47 del decreto legge numero 331 del 1993 che disciplinano gli acquisti intracomunitari di beni.
Volume d’affari (Art. 20 D.p.r. 633/1972)
Nella nuova versione dell’articolo 20 del D.p.r. 633/1972 viene eliminato l’inciso presente nel primo comma per il quale non concorrono a formare il volume d’affari “le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7 ter del presente decreto”.
Di conseguenza, se le modifiche contenute nella bozza predisposta dal Ministero verranno confermate, dal 2013 le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti passivi comunitari concorreranno alla formazione del volume d’affari.
“Iva per cassa” (Art. 30 bis D.p.r. 633/1972)
La bozza di decreto legislativo introduce nel D.p.r. 633/1972 il nuovo articolo 30 bis rubricato “Pagamento dell’Iva al momento della riscossione del corrispettivo” relativo al regime di liquidazione dell’”Iva per cassa” (cash accounting). Il citato articolo si limita a sancire che i soggetti passivi possono optare, in deroga alle norme generali, per il regime previsto dal quinto comma dell’articolo 6. Come è noto detta disposizione contiene la disciplina che ordinariamente di applica per le operazioni attive effettuate verso lo Stato e gli enti pubblici, per le quali l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. L’elemento caratteristico del nuovo regime opzionale riguarda la conservazione del diritto alla detrazione, in capo al cessionario/committente, in base alle regole ordinarie se quest’ultimo non adotta a sua volta il regime facoltativo dell’Iva per cassa.
Ciò premesso, il citato articolo 30 bis, contenuto nella bozza di decreto legislativo, sancisce esclusivamente il limite al volume di affari di 2 milioni per l’esercizio dell’opzione sopra descritta, rinviando ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’individuazione delle modalità di attuazione. Il decreto ministeriale, emanato in data 11 ottobre 2012, è già stato commentato in un precedente intervento al quale si rinvia.
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