La riforma, rispetto alla versione attuale della normativa, mantiene un’articolazione identica dell’esame di Stato che si divide in tre prove scritte ed una orale, le prove sono identiche non solo nel numero ma anche nella composizione e nelle richieste, la struttura resta dunque in tutto e per tutto la medesima.
Per quanto riguarda la correzione delle prove è prevista, proprio come ora, una commissione d’esame ubicata presso una diversa corte d’appello, mediante abbinamenti determinati dal Ministro della giustizia attraverso un sorteggio. Per quanto riguarda la prova orale, che si tiene nella medesima sede della prova scritta, la riforma punta ad aumentarne il tasso di difficoltà.
Attualmente l’orale si struttura in due tranche; nella prima il candidato discute di tematiche legate a cinque delle materie da lui scelte, nella seconda dibatte di elementi tematici pertinenti l’ordinamento e la deontologia forense. Con il comma 3 dell’articolo 46 del testo di riforma, invece, si prevede che l’aspirante avvocato debba dimostrare la conoscenza, oltre che della deontologia e dell’ordinamento forense, anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta.
Si amplia così notevolmente il ventaglio di quesiti possibili della prova orale, l’elenco delle materie disponibili è simile a quello attuale, di nuovo c’è solo l’aggiunta di ordinamento giudiziario e penitenziario. Sia nella prova attuale che in quella riformata non è prevista una prova di conoscenza della lingua straniera. Altre novità sono costituite inoltre dal voto numerico attribuito per ciascuna prova scritta, voto al quale sarà affiancata anche una motivazione, a tal proposito il comma 5 prescrive l’obbligo della commissione di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato.
Altro elemento nuovo è l’attribuzione al Ministro della Giustizia, su parere del CNF, del compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato ma anche di valutazione delle prove. La valutazione dovrà rispettare i criteri previsti dall’art.1bis , D.L. 112/2003 (conv. Dalla L. 180/2003). Durante le prove si può essere in possesso dei soli testi di legge che devono essere privi di commenti e citazioni giurisprudenziali e affinché ciò sia rispettato i testi dei candidati verranno controllati nei giorni precedenti la prova e collocati previamente nella postazione del candidato.
E’ escluso d’altro canto che i candidati possano portare con sé o ricevere dall’ esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni tipo di strumenti di comunicazione, la conseguenza sarà l’esclusione dall’ esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina. Sono previsti 3 anni di detenzione per chiunque faccia pervenire ai candidati all’ interno della sede d’esame i testi relativi alla prova proposta. Il candidato coinvolto non subirà il coinvolgimento dal punto di vista penale ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina.
Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie di esame; sono giudicati idonei i candidati che raggiungono un punteggio non inferiore a 30 punti per ogni materia. Ad oggi, invece, alla prova orale viene assegnata una votazione, compresa fra 5 e 50. Il candidato supera l’esame solo se nella prova orale consegue un punteggio totale di almeno 180 punti, e un punteggio non inferiore a 30 in almeno 5 materie su 6.
Il regime transitorio dettato dal legislatore della riforma prevede che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni sull’ esame di Stato, (es. prove d’esame, commissioni d’esame, poteri ispettivi) non troveranno applicazione. Conseguentemente, per tale periodo, sia in ambito di espletamento di prove scritte che di prove orali, oltre che in riferimento alle modalità di esame abilitazione, l’esame di abilitazione si svolgerà ancora in base alla disciplina attualmente vigente.
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