Partiamo dall’accesso alla professione per i nuovi entranti: linea dura sull’esame di abilitazione, che non potrà essere svolto con a fianco codici commentati. Inoltre, vengono rese obbligatorie per le prove orali il diritto penale e civile, sia sostanziale che processuale.
Insomma, si vogliono vedere i giovani “all’opera”, escludendo come criterio meritocratico il mero nozionismo. La strada è quella che si sta seguendo anche per altre riforme poste in essere dal governo, in primis il concorso scolastico. Resta, però, il nodo dell’esperienza: come dimostrare abilità e dimestichezza nel ruolo senza un valido bagaglio alle spalle?
Non si finisce mai d’imparare, poi, anche per i veterani della professione: la formazione continua per tutti gli avvocati resta un vincolo insormontabile. A definire le modalità di assolvimento, sarà il CNF in persona.
Sulla possibilità di esercizio in forma associata, in riferimento ai soci di capitale, la riforma forense esprime uno sbarramento definitivo, garantendo all’universo legale la riserva sulla consulenza. Stabilito, poi, il superamento del sistema dei crediti finalizzati alla formazione continua.
Nei termini di consulenza stragiudiziale, viene riservata piena autonomia al legale su assistenza, rappresentanza e tutela, a fronte di tutti gli istituti giurisdizionali.
Le uniche eccezioni in cui la consulenza e l’assistenza legale non saranno esclusivo appannaggio degli avvocati, ricadono nella casistica di competenze riconosciute in determinati settori normativi, così come introdotte anche per altre professioni nell’apposita riforma.
Viene concessa la possibilità di impegnarsi in rapporti lavorativi di tipo subordinato, o anche co.co.co, purché si tratti sempre di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, le quali vengono comunque riservate, se messe in pratica in maniera continuativa, al solo settore forense.
Sul fronte delle specializzazioni, poi, sarà necessario svolgere specifici percorsi formativi di durata almeno biennale, o andrà dimostrata esperienza qualificante nel settore oggetto d’interesse.
Infine, un altro tema scottante è quello della pubblicità, oggetto, recentemente, anche di pronunciamenti da parte della stessa Cassazione. Nel testo approvato dalla Camera, viene specificato che è ritenuta lecita quella a scopo informativo, pur se non comparativa e divulgata secondo suggestioni proprie del linguaggio pubblicitario in senso ampio.
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