Mediazione tributaria e reclamo: gli aspetti procedurali

Mirco Gazzera 08/11/12
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Il presente testo rappresenta la continuazione della prima parte dedicata ai presupposti di applicazione del nuovo istituto della “mediazione tributaria”. Quest’ultima è disciplinata dall’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 546 del 1992 con decorrenza a partire dal 1° aprile del 2012.

Le fasi della procedura di “mediazione tributaria”

In premessa si rileva che l’analisi dei presupposti di applicazione, descritti nella prima parte, è di fondamentale importanza in quanto è prevista una “sanzione processuale” particolarmente grave nel caso in cui, nonostante la sussistenza dei due presupposti già descritti, il contribuente non inserisca il c.d. “reclamo” all’interno del ricorso tributario. Il secondo comma dell’articolo 17 bis sancisce, infatti, che: “La presentazione del reclamo e’ condizione di ammissibilità’ del ricorso. L’inammissibilità’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Stante la natura impugnatoria del processo tributario, incorrere nella predetta inammissibilità comporta nella maggior parte dei casi sancire la definitività dell’atto impositivo.

Dal punto di vista procedurale l’istituto della “mediazione tributaria” si estrinseca nelle seguenti fasi.

Predisposizione del ricorso tributario con reclamo ed eventuale istanza di mediazione

Il contribuente, nel termine previsto ordinariamente per iniziare l’iter di un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (generalmente 60 giorni dal ricevimento dell’atto impositivo, salvo che non ci sia una procedura di accertamento con adesione e/o la sospensione feriale dei termini), redige il ricorso inserendo, dopo la firma dello stesso, un’istanza nella quale:

– chiede che la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate voglia, in alternativa al deposito del ricorso alla Commissione Tributaria provinciale, accogliere in via amministrativa le ragioni del contribuente (c.d. reclamo);

– facoltativamente, presenta altresì un’istanza di mediazione indicandone i motivi e la rideterminazione della pretesa tributaria.

Rinviando alle ultime pagine della circolare 9/E del 19.03.2012 per un fac-simile completo di ricorso tributario con reclamo, la struttura del ricorso sarà la seguente.

Struttura di ricorso tributario con reclamo

Alla Commissione Tributaria Provinciale di ……

Ricorso con istanza ai sensi dell’articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992

Parte ricorrente: indicazioni previste dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992

Parte resistente: indicazioni previste dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992

Atto impugnato

Esposizione dei fatti

Motivi del ricorso (causa petendi)

Oggetto della domanda (petitum)

Dichiarazione di valore della controversia ai fini del contributo unificato

Data, luogo e firma del difensore

****

Istanza ai sensi dell’articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546 del 1992

Parte istante (parte ricorrente nel ricorso)

Direzione provinciale di…..(Direzione Provinciale alla quale è rivolta l’istanza)

Istanza di reclamo con riguardo all’atto impugnato: “Si chiede che la Direzione provinciale di…… voglia, in alternativa al deposito del suesposto ricorso alla Commissione Tributaria, accogliere in via amministrativa le ragioni del contribuente”.

Istanza di mediazione con rideterminazione della pretesa (facoltativa)

Elezione di domicilio, recapiti fax, e-mail, p.e.c. validi ai fini della procedura di reclamo/mediazione

Allegati (i medesimi del ricorso)

Data, luogo e firma del difensore

 

Si fa presente che l’articolo 17 bis rinvia agli articoli 12, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo numero 546 del 1992, i quali disciplinano organicamente il ricorso tributario. Di conseguenza, l’istanza di reclamo:

– deve essere sottoscritta da un difensore abilitato, ai sensi dell’articolo 12, per le controversie di valore superiore ad Euro 2.582,28 munito di apposita procura alle liti. A tale proposito, è sufficiente integrare la procura rilasciata per il ricorso indicando che essa vale anche ai fini della procedura di reclamo/mediazione;

– “cristallizza” i motivi dell’eventuale successivo ricorso che sarà depositato in Commissione Tributario, il quale non potrà contenere motivi diversi o ulteriori, salvo che non sia sopraggiunti;

– deve essere completa di tutti gli allegati del ricorso introduttivo: atto impugnato e altri allegati;

– può contenere, altresì, un’istanza di sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto impositivo.

 

Proposizione del ricorso con istanza di reclamo alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente

Il ricorso con reclamo, completo di tutti gli allegati, deve essere notificato con una delle tre modalità previste ordinariamente per la proposizione di un ricorso tributario (consegna a mano, plico raccomandato o mezzo ufficiale giudiziario) alla Direzione Provinciale delle Entrate che ha emanato l’atto impugnato o che ha negato il rimborso richiesto.

Decorrenza del termine di 90 giorni per l’esame del reclamo

Dalla notifica di cui al punto precedente decorrono 90 giorni, non soggetti a sospensione feriale dei termini, nel corso dei quali la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’Ufficio legale, esamina l’istanza del contribuente valutando, in particolare l’incertezza della controversia, la sostenibilità della pretesa ed l’economicità dell’azione. A seguito di detto esame comunica l’esito al contribuente. E’ previsto, inoltre, un meccanismo di “silenzio rifiuto”, seppur non citato esplicitamente dalla norma. Il comma 9 dell’articolo 17 bis prevede, infatti, che trascorsi 90 giorni dalla notifica del reclamo, inizia a decorrere il termine di 30 giorni a disposizione del contribuente per costituirsi in giudizio. Nella sostanza, quindi, l’istanza deve intendersi rifiutata.

Possibili esiti della procedura di reclamo

In sintesi. l’esito della procedura di reclamo o di mediazione può essere:

– l’accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione: nel primo caso l’Ufficio annulla in autotutela l’atto o riconosce il rimborso negato. In caso di accettazione della proposta di mediazione, il contribuente è invitato dall’Ufficio a sottoscrivere un atto contenente gli importi rideterminati e le modalità di versamento degli stessi. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione di cui sopra, dell’intero importo dovuto o, in caso di pagamento rateale, della prima rata. Le sanzioni amministrative sono ridotte al 40%;

– il rigetto totale o parziale del reclamo: l’Ufficio, salvo il silenzio-rifiuto sopra descritto, emette un provvedimento motivato di diniego che vale come controdeduzioni nell’eventuale successivo processo tributario instaurato dal contribuente.

Costituzione in giudizio del contribuente presso la Commissione Tributaria Provinciale

Una volta trascorsi i 90 giorni dalla notifica del reclamo, nel caso in cui il contribuente non abbia ricevuto risposta o, a partire dal ricevimento del rigetto espresso dall’Ufficio, iniziano a decorrere i 30 giorni a disposizione del contribuente per costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell’articolo del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Si fa presente che il ricorso, depositato in Commissione Tributaria, dovrà essere correlato dell’attestazione di conformità all’originale notificato all’Agenzia delle Entrate con consegna a mano o postale. Il deposito presso la Commissione Tributaria dovrà essere preceduto, altresì, dal pagamento del contributo unificato dovuto in base al valore della controversia.

Decisione della controversia da parte della Commissione Tributaria Provinciale adita

La Commissione Tributaria Provinciale, nella sentenza che decide la controversia, in aggiunta alle spese di giudizio, condanna la parte soccombente a pagare una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese per la procedura di mediazione tributaria non andata a buon fine. Il giudice può derogare a quanto appena descritto, compensando parzialmente o integralmente le spese fra le parti, se ricorrono “giusti motivi”, specificatamente indicati nella sentenza.

La disposizione contenuta nel comma 10 dell’articolo 17 bis, ricorda quella prevista per la mediazione civile e commerciale, ed è volta ad incentivare un accordo fra le parti in sede pre contenziosa.

Mirco Gazzera

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