Riforma forense: come sarà l’avvocatura. Il testo aggiornato

Redazione 02/11/12
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La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 31 ottobre, a larga maggioranza, la tanto vituperata riforma forense, che approda adesso al Senato per l’approvazione definitiva.

Lo spedito iter del provvedimento fa presumibilmente pensare che il ddl diventi legge prima della scadenza naturale della legislatura, come auspicato dagli organismi forensi, ansiosi di dotarsi di un nuovo statuto professionale.

Di seguito, le novità più rilevanti poste in essere dalla riforma:

Rapporti avvocato – cliente, obblighi, concorrenza

Il provvedimento interviene in maniera incisa nei rapporti tra avvocato e cliente, stabilendo che la determinazione del compenso sia del tutto libera. L’avvocato ha però l’onere di informare il cliente sulla complessità dell’incarico e sulle spese ipotizzabili, fornendogli altresì un preventivo a richiesta. In caso di disaccordo, vengono in soccorso i parametri del Ministero sulla determinazione del compenso. All’avvocato rimane inoltre specifica competenza nella consulenza stragiudiziale. Vengono introdotte inoltre le società di capitali tra avvocati ma senza il socio esterno, per garantire l’autonomia della prestazione professionale. Introdotto inoltre l’obbligo  dell’iscrizione alla Cassa forense, dell’assicurazione per la responsabilità civile e della formazione continua per tutti. Viene superato a tal fine il sistema dei crediti formativi. Via libera anche alla pubblicità informativa su Internet, a patto che sia «trasparente,veritiera, non suggestiva né comparativa». L’esercizio della professione dovrà essere effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’albo: la prova dell’effettività dovrà prescindere dal reddito.

Ordini forensi e accesso alla professione

La riforma apre gli Ordini forensi al pubblico, tanto da prevedere un apposito sportello di consulenza e orientamento per il cittadino. Vengono istituiti inoltre i consigli distrettuali di disciplina, con incompatibilità per garantire la terzietà del giudizio deontologico e una maggiore tipizzazione degli illeciti disciplinari in ossequio al principio delle certezza del diritto. Arrivano anche le quote rosa nelle elezioni dei consigli dell’Ordine, del Cnf e dei Consigli distrettuali di disciplina. Rivoluzione tirocini: la pratica durerà diciotto mesi, potrà essere svolta presso due avvocati contemporaneamente e con nuove modalità, al di là del lavoro tradizionale in studio. Le scuole forensi dovranno inoltre predisporre dei corsi di formazione specifici. Ai praticanti avvocati spetta anche un compenso commisurato all’effettivo apporto, oltre il rimborso delle spese. L’esame per l’abilitazione consisterà in tre prove scritte e una orale, senza codici commentati e giuramento degli avvocati presso il relativo Consiglio dell’Ordine in seduta pubblica.

Commenti

Il Cnf e l’Oua si dicono favorevoli alla riforma, seppur con qualche riserva, mentre le Camere penali sperano in un miglioramento del testo in Senato. La riforma «rafforza la qualificazione professionale degli avvocati per tutta la durata dell’esercizio professionale – afferma il Consiglio nazionale forense – e tutela l’interesse pubblico all’effettività della tutela dei diritti dei cittadini e al miglioramento della giurisdizione». «È un forte passo in avanti: i professionisti non sono imprese e non possono soggiacere alle logiche di mercato, ma devono garantire qualità», commenta il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, che sottolinea tuttavia come resti qualche elemento di criticità, tra cui l’accesso. «C’è la proposta del numero programmato all’Università. Attendiamo dal guardasigilli – sollecita de Tilla – un provvedimento straordinario che cambi davvero il volto della professione forense, puntando sulla qualità». Infine la specializzazione: «Occorrerà – chiosa l’Ucpi – togliere l’esclusività delle Università in ordine alle convenzioni che disciplinano la formazione degli specialisti, e inoltre si dovrà dare alle associazioni forensi un riconoscimento pieno e non soltanto indiretto».

Qui il testo approvato dalla Camera e ricostruito dal Cnf

Qui l’evoluzione del testo: da quello approvato dal Senato il 23 novembre 2010 a quello approvato dalla Camerao

Qui la relazione della Commissione Giustizia

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