Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato infatti delegato ad emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, allo scopo di riunire in un unico testo le norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, e di armonizzarle e coordinarle anche con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Con il successivo dlgs. 159/2011, nel Codice sono state inserite altresì le disposizioni in materia di documentazione antimafia, dando luogo ad un unico corpo normativo.
Il provvedimento all’esame del Consiglio dei Ministri, messo a punto dai ministri della Giustizia e dell’Interno, contiene le disposizioni integrative e correttive del Codice che, ai sensi della l.136/2010, possono essere emanate entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche riguardano da un lato alcuni profili delle norme in materia di documentazione antimafia, consentendo di tipizzare i casi da cui si evincono tentativi di infiltrazione mafiosa, dall’altro lato alcuni aspetti della disciplina dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, l’articolo 2, interviene sull’articolo 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Viene definito espressamente il regime dei controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), al fine di superare possibili dubbi interpretativi, prevedendo un opportuno raccordo con il Decreto Legislativo n. 240 del 1991, che prevede l’applicabilità ai G.E.I.E. delle normative antimafia.
Si evidenzia inoltre il fatto che, secondo quanto previsto dalla bozza, i controlli antimafia sono espletati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, dei componenti degli organi di vigilanza, nonché nei confronti delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Sono immesse nel codice anche le specifiche disposizioni riguardanti i controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici.
Il codice, come riscritto dal decreto correttivo, stabilisce che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione.
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