Per quanto concerne l’articolo 3 vediamo, dunque, nel dettaglio quali commi sono stati discussi. Si è cominciato dal comma 32, che decreta che il personale docente che è stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, causa motivi di salute, dalla commissione medica, ha la facoltà di sottoporsi nuovamente ad una visita medica collegiale con l’obiettivo di verificare la possiblità di recuperare l’idoneità all’ insegnamento. Qualora la visita avesse esito positivo l’interessato rientra solamente nei posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente; la titolarità è attribuita mediante le condizioni del contratto nazionale.
Il comma 33 regolamenta le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’ assegnazione del docente di sostegno all’ alunno disabile che viene assegnata all’Inps che potrà avvalersi della collaborazione del personale medico delle aziende sanitarie locali senza ulteriori o nuovi oneri per le finanze statali.
Il comma 34 prevede la modifica dell’articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, che erogava un valore minimo di risorse, corrispondente a 3 milioni di euro, da rivolgere all’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Questa decisione ha carattere microsettoriale.
Il comma 35 delibera la possibilità, da parte delle amministrazioni scolastiche, di promuovere dei progetti per lo svolgimento di attività di carattere straordinario mediante la stipula di apposite convenzioni basate sulla collaborazione con le Regioni. Questo sodalizio è mirato all’ adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi attraverso il personale docente e ATA compreso nelle graduatorie provinciali.
Il comma 36 presenta norme relative all’ attuazione delle misure in ambito di attribuzione di posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed educative.
Il comma 39 permette la formazione di uffici scolastici di carattere interregionale mediante le procedure di organizzazione già contemplate per quelli a carattere regionale dall’ articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Il comma 40, riprendendo l’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, determina la formazione delle classi delle scuole paritarie; non potranno essere costituite da meno di 8 alunni e le classi articolate possono essere costituite seguendo gli stessi dettami utilizzati per costituire quelle delle scuole statali. Nelle scuole secondarie di secondo grado, invece, è proibita la costituzione di classi terminali.
Infine il comma 41 che eroga disposizioni in merito agli esami di idoneità, stabilendo che si debbano sostenere, qualora sia possibile al candidato, presso le istituzioni scolastiche presenti nei comuni di residenza. Tutte queste disposizioni hanno carattere ordinamentale e sono state approvate all’ unanimità dalla Commissione parlamentare V.
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