Partendo dall’ inizio chiariamo che il concorso è indetto su base regionale, ossia l’organizzazione del concorso è affidata a ciascuna regione che a riguardo si muove in modo autonomo, resta, però, l’omogeneità su territorio nazionale per quanto riguarda date, orari e tematiche d’esame che vengono determinate dal ministero dell’istruzione.
Sono 11.542 i posti messi a disposizione dal concorso, sono ripartiti in modo diverso per ogni regione e riguardano il personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, oltre ad i posti di sostegno risultanti liberi e disponibili in ogni regione negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15. Lo svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori è affidata agli Uffici scolastici regionali di ogni regione coinvolta.
Se queste sono le informazioni più facilmente deducibili dal bando, tutto quello che riguarda l’abilitazione e i requisiti di ammissione si è dimostrato essere un terreno più ostico del previsto. Nello stesso ordine del documento ufficiale cerchiamo di spiegare chi ha facoltà di partecipare ed iscriversi al concorso e quali titoli servono per farlo, tralasciando le polemiche e la possibilità di eventuali ricorsi messi in atto presso il Tar da alcune associazioni sindacali.
L’abilitazione, dunque, è l’elemento imprescindibile, perché i candidati siano ammessi devono essere in possesso dell’abilitazione. L’abilitazione non è universale ma è settoriale, ossia esiste una abilitazione per la scuola dell’infanzia, una per la primaria, una per la secondaria di I grado e una per la secondaria di II grado, in base al vostro titolo di studio potete dedurre, mediante il conteggio dei cfu (crediti formativi universitari) conseguiti nel piano di studi, a quali classi di insegnamento potrete iscrivervi.
Per presentare domanda bisogna aver conseguito l’abilitazione entro la data di scadenza del bando; inoltre sono ammessi anche i titoli conseguiti all’ estero purché vi sia stato un riconoscimento ministeriale che ne stabilisca l’equipollenza, ossia pari valore. A scanso di equivoci va ricordato che la SISS e la vittoria del precedente concorso sono ritenuti abilitanti, quindi chi possiede uno di questi requisiti può partecipare al concorso. Viene ritenuta abilitante, ma solo per la classe della scuola dell’infanzia e primaria, anche la laurea quinquennale in scienze della formazione.
Esistono però delle eccezioni; infatti può essere ammesso al concorso anche chi non ha conseguito l’abilitazione ma deve rientrare in una determinata casistica che andiamo a spiegare dettagliatamente.
Hanno facoltà di iscriversi al concorso per i posti della scuola primaria i candidati che entro l’anno scolastico 2001/02 hanno concluso un percorso quadriennale o quinquennale, quindi le lauree del vecchio ordinamento, sono ammessi anche coloro che entro la stessa data hanno terminato il percorso di studi cominciato entro l’anno scolastico 1997 – 98 ed è compreso anche il quinquennio sperimentale dell’istituto magistrale. Quindi chi ha fatto le magistrali ha l’abilitazione per insegnare alle elementari.
Sono abilitati all’ insengnamento nella scuola dell’infanzia i candidati che possiedono un titolo di studi conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale (o psicopedagogico che dir si voglia), oppure sono considerati abilitati anche coloro che hanno frequentato i corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati però entro e non oltre il 1997 – 98.
Sono abilitati all’ insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado quei candidati che al 22 giugno 1999 erano già in possesso, avevano quindi già conseguito, un titolo di laurea o un titolo di diploma presso l’accademia di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF che in quella stessa data permettevano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l’assunzione come personale docente.
Sono però abilitati anche i candidati che hanno conseguito gli stessi titoli di studio citati sopra entro l’anno accademico 2001 – 02, se hanno sostenuto un corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno 2002 – 03 se il corso sostenuto è quinquennale. Oltre a questi casi sono abilitati anche coloro che hanno ottenuto gli stessi titoli di cui sopra entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a partire dall’ anno accademico 1998 – 99.
Per quanto concerne l’abilitazione per partecipare ai posti per insegnante tecnico – pratico rimandiamo al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n.39 dove sono contenuti tutti i criteri necessari per determinare quali titoli siano abilitanti e quali no.
Non possono invece partecipare al concorso coloro i quali alla data di pubblicazione del bando hanno un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali, questo vuol dire che chi ce l’ha nelle scuole private può comunque correre ad uno degli 11.542 posti resi disponibili dal ministero.
E’ stato, inoltre, appurato che la norma secondo cui ci sarebbe stato il limite d’età previsto dai concorsi pubblici è decaduta, per cui non ci sono margini o vincoli anagrafici da rispettare, conta solo ed esclusivamente il titolo di studio che si ha e l’averlo conseguito nei tempi della legge. Dei candidati ammessi con riserva non diremo perché la condizione per cui ci potessero essere candidati con riserva è venuta meno visto l’enorme numero di partecipanti (ricordiamo che esistonono i candidati con riserva solo qualora non si raggiunga un numero pari al triplo dei posti disponibili).
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